Concordato biennale: è un’opportunità da cogliere?
di Angelo GinexLa procedura di concordato preventivo biennale, introdotta dal D.Lgs. 13/2024 allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, mira a spostare il focus del prelievo tributario sulla predeterminazione dei redditi.
In via generale, tale procedura interessa i contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo procedimentale, è previsto che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta di definizione biennale del reddito prodotto, sulla base dei dati dichiarati, delle informazioni disponibili e degli ulteriori dati già presenti nelle banche dati della medesima amministrazione e di altri soggetti pubblici.
Tutto ciò (almeno sulla carta) dovrebbe avvenire nel rispetto della capacità contributiva del singolo contribuente (resta da capire come).
Con il nuovo modello CPB 2024/2025, l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità e i dati da comunicare telematicamente ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale.
Il modello dovrà essere presentato congiuntamente al modello ISA, in sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2024) e, ovviamente, solo se il contribuente intenderà aderire al concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025.
Diversamente, i contribuenti in regime forfetario potranno accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle entrate direttamente con il modello Redditi 2024, attraverso la compilazione della nuova sezione VI inserita all’interno del quadro LM.
La proposta viene comunicata al contribuente mediante l’ausilio di strumenti informatici, che l’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, al fine di acquisire i dati necessari all’elaborazione di una proposta di concordato.
I suddetti programmi informatici, in relazione ai periodi di imposta 2024 e 2025, saranno resi disponibili rispettivamente entro il 15.6.2024 ed entro il 15.4.2025 (sono ormai quasi pronti).
Il contribuente è tenuto a prestare adesione alla proposta di concordato entro il termine di cui all’articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001, ovvero entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione).
Tuttavia, nel primo anno di applicazione dell’istituto (quindi, nel periodo di imposta 2024), il contribuente può prestare adesione alla proposta di concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (15.10.2024), ai sensi dell’articolo 38, D.Lgs. 13/2024.
Il legislatore ha poi previsto specifiche regole di applicazione della procedura di concordato preventivo biennale a seconda che si tratti di contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni soggetti agli indici sintetici di affidabilità, ovvero che aderiscono al regime forfettario.
Con specifico riferimento ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, è stabilito che possono accedere al concordato biennale coloro che, in relazione al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
- non hanno debiti tributari;
- comunque, nel rispetto del termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap e, nel primo anno di applicazione dell’istituto, di quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, hanno estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Una volta intervenuta l’accettazione della proposta di concordato, il contribuente assume l’impegno a dichiarare gli importi concordati per cui, laddove non versi le imposte dovute e allo stesso comunicate a seguito di controllo automatizzato ex articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle entrate provvede alla relativa iscrizione a ruolo.
Inoltre, è previsto che i contribuenti possono dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale. In caso di punteggio inferiore a 8, il contribuente, interessato a rinnovare il “concordato biennale” per il biennio successivo, può, nella seconda annualità d’imposta del primo biennio, dichiarare maggiori componenti positivi per migliore il proprio punteggio ISA.
Tutti gli elementi sopra evidenziati, a mio avviso, dimostrano che la procedura di concordato biennale si rivelerà poco appetibile e, quindi, fallimentare, in quanto strumento che si fonda su una logica di predeterminazione dei redditi su base predittiva che, allontanando il contribuente dal principio di effettività della capacità contributiva, difficilmente lo renderà disponibile ad accettare gli esiti incerti di una procedura di standardizzazione preventiva dei redditi.