Accertamento con adesione: invariato per gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo obbligatorio
di Gianfranco AnticoIl principio del contraddittorio preventivo, di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Il comma 2, dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, esclude, però, il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
A regime, quindi, avremo un contraddittorio obbligatorio e uno facoltativo. E di conseguenza, il D.Lgs. 13/2024 è intervenuto sul D.Lgs. 218/1997, per rimodulare le regole.
Tuttavia, in forza di quanto previsto dal nuovo comma 2, dell’articolo 6, D.Lgs. 218/1997, per gli atti per i quali non si applica il contraddittorio preventivo nulla è cambiato rispetto al passato.
Infatti, rimane fermo che il contribuente – nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atti di recupero (oggi definibili), per i quali non si applica il contraddittorio preventivo – possa formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire di cui all’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997.
L’istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso e deve contenere il riferimento all’atto avverso il quale è proposta e l’indicazione del recapito, anche telefonico del contribuente, e può essere indifferentemente consegnata o spedita all’Ufficio che ha emesso l’atto impositivo, ovvero possono essere presentate anche mediante PEC.
Presentata l’istanza, il termine per l’impugnazione e quello per il pagamento dell’Iva, indicato nell’articolo 60, primo comma, D.P.R. 633/1972, sono sospesi per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 7 quater, comma 18, D.L. 193/2016 (introdotto in sede di conversione con la L. 225/2016).
L’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, D.P.R. 602/1973, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire.
All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso perde efficacia.
Secondo quanto contenuto nell’articolo 7, D.Lgs. 218/1997, l’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’Ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle imposte, delle sanzioni (1/3) e delle altre somme eventualmente dovute.
Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall’articolo 63, D.P.R. 600/1973.
In forza dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997, il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Tuttavia, il successivo comma 2-bis, del medesimo articolo 8, D.Lgs. 218/1997, esclude la rateazione e la compensazione per il versamento delle somme dovute a seguito di un atto con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero.
Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
L’ufficio, verificato l’avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.