La riforma introduce l’alternativa sulla misura delle sanzioni penali e amministrative
di Angelo GinexLo scorso 21.2.2024 è stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), mira alla completa revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
Tra le varie finalità perseguite dal legislatore, in ossequio agli auspici della Corte di giustizia europea, vi sono quelle di favorire:
- il progressivo allineamento dell’attuale sistema a quelli vigenti nelle legislazioni nazionali dei Paesi dell’Ue, contenendo l’eccessiva onerosità delle sanzioni e;
- il migliore coordinamento tra i due sistemi sanzionatori (penale e amministrativo), offrendo maggiori possibilità ai contribuenti di evitare o ridurre le più pesanti sanzioni penali.
Infatti, vengono previste specifiche ipotesi in cui la punibilità penale è esclusa, casi in cui si ha una riduzione delle sanzioni penali e, infine, alcune alternative a discrezione del contribuente.
Innanzitutto, la punibilità penale è esclusa in una serie di ipotesi in cui è evidente l’assenza di dolo nella commissione della violazione, fermo restando la rilevanza della violazione per l’applicazione della sanzione amministrativa.
Nello specifico, è previsto che, nel caso di omesso versamento di ritenute e omesso versamento di Iva, la punibilità penale è esclusa:
- se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore;
- quando è dimostrato che l’omesso versamento è dipeso da una crisi di liquidità non transitoria dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento dei propri clienti;
- quando è dimostrato che l’omesso versamento è dipeso dal mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni pubbliche.
La responsabilità penale è esclusa, altresì, nel caso di omessi versamenti Iva per fatti di obiettiva incertezza ovvero, in ipotesi di omesso versamento delle ritenute o anche dell’Iva, quando il contribuente stia effettuando il pagamento dilazionato del debito a seguito di invio dell’avviso bonario, ovvero, anche in caso di decadenza del piano di rateizzazione, se il debito residuo è inferiore a 50.000 euro.
Da ultimo, il citato decreto dovrebbe prevedere alcune cause di non punibilità penale per particolare tenuità del fatto, che legittimerebbero la discrezionalità del giudice sulla base di uno o più dei seguenti elementi:
- entità dello scostamento dell’imposta evasa, rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
- adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’Amministrazione finanziaria;
- entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
- situazione di crisi.
Al di fuori dei casi sopra indicati e limitatamente alle ipotesi di omesso versamento dell’Iva, dovrebbe essere prevista una deroga al principio di specialità delle sanzioni penali rispetto alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 19, D.Lgs. 74/2000, andando a prevedere che il contribuente, oltre a scontare le sanzioni penali in misura ridotta, versi anche le sanzioni amministrative.
In particolare, la novella dovrebbe prevedere la possibilità di beneficiare di una riduzione delle sanzioni penali fino alla metà e dell’esclusione delle più pesanti sanzioni accessorie.
Si tratta del caso in cui, prima della chiusura del dibattimento, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto ovvero di quello in cui il debito, comprese le sanzioni amministrative, è in fase di estinzione mediante rateizzazione o a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento.
Ciò significa che, qualora non si rientri in uno dei casi di esclusione delle sanzioni penali (e cioè di omesso versamento per fatti in cui è dimostrata l’assenza del dolo ovvero il debito non è stato pagato spontaneamente, anche in forma rateale, nella prima fase di contestazione della violazione con l’avviso bonario), il contribuente dovrebbe ritrovarsi dinanzi ad un’alternativa:
- sottostare alle sanzioni penali in misura piena, senza il versamento delle sanzioni amministrative;
- oppure subire le sanzioni penali in misura ridotta e versare le sanzioni amministrative in misura piena.
In definitiva, salvo i casi in cui la punibilità penale viene esclusa, il contribuente avrà dinanzi a sé la possibilità di decidere come procedere, e cioè se versare le sanzioni amministrative in misura piena beneficiando, però, di una riduzione delle sanzioni penali, oppure non versare alcuna sanzione amministrativa, ma sottostare alle sanzioni penali in misura piena.