10 Maggio 2024

Safeguarding Policy per lo sport dilettantistico: la nomina del Responsabile interno contro abusi, violenze e discriminazioni

di Matteo Pozzi
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Anche per il 2024, il primo luglio sarà una data importante per i sodalizi sportivi dilettantistici, in quanto gli stessi saranno obbligati, salvo eventuali proroghe, a nominare il Responsabile interno contro abusi, violenze e discriminazioni.

Come noto, l’articolo 16, D.Lgs 39/2021 (Riforma dello Sport) ha imposto a società ed associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi:

  • di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (c.d. “MOG”) nonché;
  • di codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale sulla scorta delle Linee Guida adottate dagli organismi affilianti (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva).

Gli enti sportivi già dotati di un modello, ai sensi del D.Lgs 231/2001, dovranno adeguarlo alle Linee Guida dell’organismo a cui sono affiliant,i introducendo così nuove fattispecie e procedure specifiche per il mondo sportivo.

I principi ispiratori delle predette Linee Guida sono stati emanati dal Coni lo scorso 25.7.2023 attraverso il proprio “Osservatorio Permanente per le politiche di Safeguarding” che ha, quale scopo, la difesa del diritto fondamentale di ogni tesserato ad essere trattato con rispetto e dignità:

  • mediante azioni volte a promuovere il benessere psicofisico dei soggetti che svolgono attività sportiva (atleti e tecnici);
  • attraverso strumenti di tutela e prevenzioni di abusi o maltrattamenti sia fisici che psicologici resi sotto ogni forma e modalità (es. bullismo e cyberbullismo).

Oltre alla redazioni di specifiche norme di comportamento e di procedure di prevenzione e tutela, il sodalizio sportivo dovrà dotarsi di una figura interna denominata “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”, che avrà il compito di monitorare e controllare su tali prescrizioni, ponendo in essere particolari iniziative e segnalazioni ed interfacciandosi con gli organi di amministrazione dell’ente sportivo nonché con il relativo “Safeguarding Officer” dell’ente di affiliazione per ogni eventuale aspetto critico che possa emergere in tema di abusi, violenze e discriminazioni nell’ambito della disciplina sportiva di riferimento.

 

Come scegliere questa nuova figura?

Sebbene le Linee Guida degli organismi affilianti non offrano particolari criteri sul punto, è bene ricordare che, i principi del Coni identificano nell’indipendenza e terzietà le caratteristiche principali di tale soggetto, il che parrebbe far propendere per una nomina esterna al sodalizio, onde evitare anche conflitti di interessi, sebbene nulla vieta di nominarlo tra i soggetti che già operano all’interno della realtà sportiva come, ad esempio, un tecnico o un dirigente. Sarà comunque il MOG della società o associazione sportiva a dettare e disciplinare le procedure di nomina, nonché i ruoli ed i compiti specifici di tale Responsabile sulla base dei poteri e funzioni conferiti dagli Statuti delle ASD e SSD che dovranno essere adeguatamente aggiornati su tale novità.

Si ricorda, peraltro, che la maggior parte della Linee Guida identificano tra le funzioni del predetto responsabile anche quelle relative al comma 6, dell’articolo 33, D.Lgs. 36/2021, ovvero del “Responsabile Protezione Minori”, sebbene non sia ancora stato emanato il relativo decreto attuativo.

Considerata l’importanza e delicatezza del ruolo ricoperto, nonché le relative responsabilità, si suggerisce di identificare una persona dotata anche di competenze specifiche in materia di aspetti educativi e psicologici, nonché adeguatamente formata in materia e costantemente aggiornato.

Altro tema per le sportive sarà quello dell’inquadramento che dovrà avere tale nuova figura. Poiché solo una federazione sportiva nazionale (FIRAFT) ha inserito il “Responsabile contro abusi e violenze” all’interno del c.d. “mansionario” , ai sensi dell’articolo 25 bis, D.Lgs 36/2021 quale “lavoratore sportivo”, occorrerà attingere alle ordinarie forme di lavoro o collaborazione autonoma (partita Iva), nonché ad un incarico di natura volontaria – sebbene sempre soggetto ad adeguata copertura assicurativa – per inquadrare il rapporto tra il Responsabile ed il sodalizio sportivo dilettantistico in cui andrà ad operare.

Una scelta importante e fondamentale, quindi, che mira a rendere lo sport un luogo sicuro per tutti anche se, certamente, avrà un impatto economico per società ed associazioni sportive ad un anno esatto dall’introduzione delle nuove misure e disposizioni in tema di lavoro sportivo.