Aliquota Iva per la gestione dei rifiuti
di Euroconference Centro Studi TributariAlfa, operante nel settore dei servizi di raccolta rifiuti e relativo smaltimento, riceve tramite un intermediario Zeta da una cartiera Beta, in qualità di produttrice, il rifiuto classificato 03.03.07 “scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone”.
Il rifiuto viene portato all’impianto di Alfa dove viene messo in riserva, R13.
Secondo l’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 che riporta l’elenco delle operazioni di recupero, l’attività R13, cosiddetta “messa in riserva”, è intesa come attività preliminare alle operazioni di recupero da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Completata l’operazione “R13” Alfa spedisce con notifica in R1 il rifiuto in un impianto finale X (non di proprietà di Alfa). L’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 definisce l’operazione di recupero R1 quale consistente nell’“utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia” dal rifiuto.
Nella fatturazione da parte di Alfa all’intermediario Zeta del rifiuto, quale Iva deve essere applicata: 10% o 22%?
Le prestazioni relative al trattamento dei rifiuti possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 10%, qualora siano riconducibili alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali“. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 122/E/2022 con cui ha precisato che quanto alle prestazioni attuate nell’impianto di recupero del biogas, tali attività, costituendo parte integrante e conclusiva del processo di smaltimento dei rifiuti, possono fruire della medesima aliquota applicata alle prestazioni poste in essere per il trattamento dei rifiuti.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 122/E/2022, in tema di servizi di costruzione di impianto di trattamento di rifiuti liquidi extra-fognari, servizi di gestione e manutenzione.
Il rapporto si sostanzia con il seguente schema:
Zeta fattura alla cartiera Beta lo smaltimento del rifiuto da questa prodotto; la merce viene direttamente inviata alla società Alfa.
Alfa fattura Zeta lo smaltimento del rifiuto.
Alfa invierà il rifiuto all’impianto X di proprietà di altra società che lo utilizzerà quale combustibile per la produzione di energia.
Anche nella fase della fatturazione da parte di Alfa con l’intermediario Zeta vige l’applicazione dell’Iva al 10%?
LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO…