15 Maggio 2024

Come monitorare gli immobili esteri nel quadro RW

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Gli immobili detenuti all’estero devono essere monitorati nel quadro RW e soggetti ad Ivie.

Il valore da dichiarare nella casella 8 è determinato secondo le regole del Provvedimento 5.6.2012 n. 2012/72442 commentato poi nella coeva circolare n. 28/E/2012. Il criterio generale è quello del costo storico debitamente documentato e, in mancanza, il valore di mercato opportunamente periziato.

Se, tuttavia, gli immobili sono detenuti in Paesi UE o dello See che scambia informazioni, si devono applicare [rectius: tentare di applicare] questi tre criteri preventivi:

  1. si deve usare la base imponibile della patrimoniale estera se avente una natura catastale. L’informazione è rinvenibile nella tabella n. 1 della circolare n. 28/E/2012;
  2. si deve usare la base imponibile di una imposta diversa da quella patrimoniale se il Paese individua un reddito medio ordinario dell’immobile e prevede dei moltiplicatori locali. Sempre dalla tabella n. 1 della circolare n. 28/E/2012 si appura che l’unico caso (ormai superato) era quello della council tax inglese;
  3. si può usare (il metodo è opzionale) la base imponibile di una imposta diversa da quella patrimoniale se il Paese comunitario individua un reddito medio ordinario dell’immobile, ma non prevede dei moltiplicatori locali. In questo caso si usano i moltiplicatori Imu. È il caso, ad esempio, della Francia.

Un esempio del caso 1 è relativo all’Austria o alla Germania dove è prevista la Grundsteuer.

Vogliamo di seguito proporre il caso della compilazione del quadro RW in relazione ad immobile austriaco detenuto per il 100% da una persona fisica fiscalmente residente in Italia. La base imponibile della Grundsteuer ammonta a 100.000 euro e la Grundsteuer ammonta a 600 euro.

La compilazione del quadro RW avverrà con le seguenti modalità.

Come si evince dalla figura, l’Ivie dovuta sarà pari a euro 160, ossia al netto della imposta patrimoniale dovuta.

Nel caso della Francia non sono applicabili i casi indicati ai numeri 1 o 2, ma il Paese determina il reddito medio dell’immobile e lo stesso è pari al 50% del valore locatizio.

Volendo qui proporre l’esempio che da un decennio a questa parte uso nei miei convegni e nei miei scritti, possiamo pensare al caso dell’immobile che Gustavo ha acquistato in Francia per 250.000 euro. Le imposte patrimoniali francesi ammontano a 1.400 euro ed il valore locatizio dell’immobile ammonta a 2.300 euro.

Le colonne sono compilate come meglio precisato di seguito:

Colonna Descrizione
1 Si indica il codice 1 relativo alla proprietà.
2 La casella va lasciata in bianco, come pure la 15 e la 17, in quanto il concetto di titolare effettivo non riguarda l’immobile.
3 Si indica il codice 15 relativo agli immobili.
4 Si indica il codice del paese estero 029 per la Francia.
5 Si indica la quota di possesso del 100%.
6 Si indica il codice 4 se si usa il costo storico o il codice 5 se si utilizza il valore catastale. In questo caso la base imponibile si ottiene moltiplicando per 160 il 50% del valore locatizio.
7 Si indica il costo storico o il valore catastale.
8 Si indica il costo storico o il valore catastale

In questo caso il valore di colonna 8) è determinato come segue:

valore locatizio: 2.300*50%=1.150 (RMO)

Valore RMO moltiplicato per coefficienti Imu= euro 1.150*160= euro 184.000

9 Non va compilata, in quanto relativa ai conti correnti paradisiaci.
10 Non va compilata, in quanto relativa ad ivafe o a imposta sulle cripto.
11 Si indicano i 12 mesi.
12 Si indica l’imposta estera di euro 1.400.
13 Non si compila perché non è abitazione principale.
14 Si indica il codice 5 in quanto l’investimento non ha generato reddito imponibile.
15 Da non compilare.
16 Da lasciare in bianco, in quanto è dovuta l’Ivie.
17 Da non compilare.
18 Si indicano i codici fiscali di altri soggetti tenuti al monitoraggio del medesimo investimento. In questo caso non vi è nessun codice fiscale da indicare.
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20 Se vi sono più di due altri soggetti tenuti al monitoraggio, si deve barrare la casella.
29 Non va compilata in quanto relativa a Ivafe.
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31 Ivie al lordo del credito di imposta.
32 Ivie al netto del credito di imposta. Il credito d’imposta azzera l’IVIE.
33 Non va compilata, in quanto relativa a imposta sulle criptoattività
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