Gli immobili detenuti all’estero devono essere monitorati nel quadro RW e soggetti ad Ivie.
Il valore da dichiarare nella casella 8 è determinato secondo le regole del Provvedimento 5.6.2012n. 2012/72442 commentato poi nella coeva circolare n. 28/E/2012. Il criterio generale è quello del costo storico debitamente documentato e, in mancanza, il valore di mercato opportunamente periziato.
Se, tuttavia, gli immobili sono detenuti in Paesi UE o dello See che scambia informazioni, si devono applicare [rectius: tentare di applicare] questi tre criteri preventivi:
si deve usare la base imponibile della patrimoniale estera se avente una natura catastale. L’informazione è rinvenibile nella tabella n. 1 della circolare n. 28/E/2012;
si deve usare la base imponibile di una imposta diversa da quella patrimoniale se il Paese individua un reddito medio ordinario dell’immobile e prevede dei moltiplicatori locali. Sempre dalla tabella n. 1 della circolare n. 28/E/2012 si appura che l’unico caso (ormai superato) era quello della council tax inglese;
si può usare (il metodo è opzionale) la base imponibile di una imposta diversa da quella patrimoniale se il Paese comunitario individua un reddito medio ordinario dell’immobile, ma non prevede dei moltiplicatori locali. In questo caso si usano i moltiplicatori Imu. È il caso, ad esempio, della Francia.
Un esempio del caso 1 è relativo all’Austria o alla Germania dove è prevista la Grundsteuer.
Vogliamo di seguito proporre il caso della compilazione del quadro RW in relazione ad immobile austriaco detenuto per il 100% da una persona fisica fiscalmente residente in Italia. La base imponibile della Grundsteuer ammonta a 100.000 euro e la Grundsteuer ammonta a 600 euro.
La compilazione del quadro RW avverrà con le seguenti modalità.
Come si evince dalla figura, l’Ivie dovuta sarà pari a euro 160, ossia al netto della imposta patrimoniale dovuta.
Nel caso della Francia non sono applicabili i casi indicati ai numeri 1 o 2, ma il Paese determina il reddito medio dell’immobile e lo stesso è pari al 50% del valore locatizio.
Volendo qui proporre l’esempio che da un decennio a questa parte uso nei miei convegni e nei miei scritti, possiamo pensare al caso dell’immobile che Gustavo ha acquistato in Francia per 250.000 euro. Le imposte patrimoniali francesi ammontano a 1.400 euro ed il valore locatizio dell’immobile ammonta a 2.300 euro.
Le colonne sono compilate come meglio precisato di seguito:
Colonna
Descrizione
1
Si indica il codice 1 relativo alla proprietà.
2
La casella va lasciata in bianco, come pure la 15 e la 17, in quanto il concetto di titolare effettivo non riguarda l’immobile.
3
Si indica il codice 15 relativo agli immobili.
4
Si indica il codice del paese estero 029 per la Francia.
5
Si indica la quota di possesso del 100%.
6
Si indica il codice 4 se si usa il costo storico o il codice 5 se si utilizza il valore catastale. In questo caso la base imponibile si ottiene moltiplicando per 160 il 50% del valore locatizio.
7
Si indica il costo storico o il valore catastale.
8
Si indica il costo storico o il valore catastale
In questo caso il valore di colonna 8) è determinato come segue:
valore locatizio: 2.300*50%=1.150 (RMO)
Valore RMO moltiplicato per coefficienti Imu= euro 1.150*160= euro 184.000
9
Non va compilata, in quanto relativa ai conti correnti paradisiaci.
10
Non va compilata, in quanto relativa ad ivafe o a imposta sulle cripto.
11
Si indicano i 12 mesi.
12
Si indica l’imposta estera di euro 1.400.
13
Non si compila perché non è abitazione principale.
14
Si indica il codice 5 in quanto l’investimento non ha generato reddito imponibile.
15
Da non compilare.
16
Da lasciare in bianco, in quanto è dovuta l’Ivie.
17
Da non compilare.
18
Si indicano i codici fiscali di altri soggetti tenuti al monitoraggio del medesimo investimento. In questo caso non vi è nessun codice fiscale da indicare.
19
20
Se vi sono più di due altri soggetti tenuti al monitoraggio, si deve barrare la casella.
29
Non va compilata in quanto relativa a Ivafe.
30
31
Ivie al lordo del credito di imposta.
32
Ivie al netto del credito di imposta. Il credito d’imposta azzera l’IVIE.
33
Non va compilata, in quanto relativa a imposta sulle criptoattività
34
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