Credito d’imposta “Industria 4.0” e compilazione del quadro RU
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNella compilazione del quadro RU del modello Redditi 2024 per il periodo d’imposta 2023 è necessario prestare particolare attenzione all’indicazione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (materiali ed immateriali) “Industria 4.0” effettuati nel 2023.
Prima di entrare nel merito delle modalità di compilazione del quadro RU, è opportuno in primo luogo ricordare che, a partire dal periodo d’imposta 2023, non è più prevista la possibilità di fruire di alcun credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi diversi da quelli “Industria 4.0” (sono tali quelli di cui agli allegati “A” e “B” della Legge n. 232/2016). Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni “Industria 4.0”, invece, è importante distinguere due momenti per la gestione del credito d’imposta, ed in particolare:
- l’effettuazione dell’investimento, da individuarsi secondo le regole dell’articolo 109, Tuir, quale indice di maturazione del credito spettante in base alle percentuali previste nei diversi anni;
- l’interconnessione del bene al sistema aziendale, quale momento a partire dal quale è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nel modello F24.
La distinzione proposta si riflette anche nella compilazione del quadro RU del modello Redditi, in quanto gli acquisti di beni “Industria 4.0” effettuati nel 2023, ma interconnessi nel 2024, vanno riportati già nel quadro RU del modello Redditi 2024 compilando solamente il rigo RU5 (credito d’imposta spettante nel periodo), ma non anche il successivo rigo RU6 (credito utilizzato in compensazione con il modello F24), posto che l’utilizzo in compensazione può avvenire solamente a partire dal periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso.
Il rigo RU6, nell’esempio proposto, dovrà essere compilato solamente a partire dal modello Redditi 2025 per il periodo d’imposta 2024. Nell’ipotesi di “sfasamento” temporale tra momento di effettuazione dell’investimento e interconnessione dello stesso, nel rigo RU130, in cui indicare gli investimenti effettuati nel 2023, deve essere barrata la casella 6 (interconnessione) per evidenziare che l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto del presente modello (2023).
Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda i beni “prenotati” nel 2023, ma consegnati nel 2024, per i quali, a partire da quest’anno, deve essere compilato il rigo RU140 ma esclusivamente per i beni immateriali “Industria 4.0”, mentre non vi è alcun obbligo per quelli materiali, in quanto per tali ultimi beni la percentuale di credito d’imposta spettante è del 20% sia per gli investimenti effettuati nel 2023, sia per quelli del 2024. Pertanto, si ritiene che per i beni materiali “prenotati” entro la fine del 2023, ma la cui consegna avviene nel corso del 2024, non sussiste alcun obbligo di indicazione nel quadro RU del modello Redditi 2024, ma dovranno essere monitorati solamente a partire dal periodo d’imposta 2024 (e quindi nel modello Redditi 2025).
Va osservato che non impatta nella compilazione del quadro RU il recente blocco alle compensazioni del credito d’imposta per gli investimenti relativi al 2023, introdotto dall’articolo 6, D.L. n. 39/2024, e confermato in prima battuta dalla risoluzione n. 19/E/2024 (che aveva addirittura esteso le limitazioni anche agli investimenti antecedenti al 2023) e successivamente “mitigato” dalla FAQ del 16.4.2024 (con cui si è indicato una sorta di “escamotage” per evitare il blocco agli investimenti ante 2023). Finalmente, con l’approvazione del decreto Mimit del 24.4.2024, a partire dal 29.4.2024 è possibile presentare l’apposita comunicazione che consente lo “sblocco” del credito per la compensazione nel modello F24. Poiché si tratta di compensazioni che avvengono nel 2024, tali informazioni non riguardano il modello relativo al periodo d’imposta 2023, nel cui rigo RU6 si deve indicare la compensazione nel modello F24 avvenuta fino al 31.12.2023.