Compensi da lavoro sportivo: da chiarire il legame tra la tipologia di tesseramento e la mansione svolta
di Luca CaramaschiNelle recenti F.A.Q. (Frequently Asked Questions) sul lavoro sportivo, pubblicate lo scorso 19.3.2024 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è presente un tema che non ha ancora probabilmente avuto il giusto approfondimento.
Alla Faq numero 7) vengono, infatti, poste le seguenti domande:
- è possibile concludere un contratto in qualità di tecnico con un soggetto tesserato come atleta?
- in generale, la mansione riportata nel contratto deve corrispondere a quella riportata nel tesseramento?
Come spesso accade, la risposta del Ministero (che può essere qualificata come una “non risposta”) è la seguente: “La piattaforma verifica ad oggi unicamente se il tesserato è presente nel RAS e non anche la tipologia di tesseramento. Come osservazione di carattere generale, occorre che il soggetto sia abilitato a svolgere la mansione per la quale viene contrattualizzato”.
Vediamo di fare una breve ricostruzione, per comprendere dove le domande formulate volevano andare a parare.
Il D.Lgs. 36/2021 e in particolare l’articolo 25, comma 1, così come modificato dal D.Lgs. 120/2023 (correttivo bis), stabilisce che è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È, altresì, lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione, la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Con il successivo comma 1-ter, dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, così come inserito dal richiamato correttivo bis, viene previsto che le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.
Facendo poi seguito alle comunicazioni delle FSN e DSA, anche paralimpiche, pervenute al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP, rispettivamente con note prot. n. DPS 14421 del 20/10/2023, e DPS 14316 del 19/10/2023, contenenti gli elenchi delle mansioni ritenute necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici e, a seguito delle integrazioni pervenute dalle stesse FSN/DSA, è con il D.P.C.M. datato 26.1.2024 che il Ministro per lo Sport e i Giovani approva, ai sensi del citato comma 1-ter, un primo elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle indicate nell’articolo 25, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 36/2021 (e cioè atleta, allenatone, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.
Con riferimento al predetto elenco (che non a caso è stato qui definito, “il primo”) si è sin da subito osservato come l’allegato A contenente le varie mansioni, non comprendesse tutte le Federazioni e Discipline Sportive Associate e come non vi fosse alcun riferimento ad eventuali mansioni approvate dai numerosi Enti di Promozione Sportiva (EPS) che, al pari di FSN e DSA, consentono il riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche tramite l’affiliazione ad essi.
Con riferimento alla prima questione (e cioè che quello approvato dal D.P.C.M. 26.1.2024 è il primo di una serie di ulteriori decreti che dovranno vedere la luce) si pone il tema di comprendere se – in assenza di tali provvedimenti – le ASD o SSD affiliate a quelle FSN e le DSA che non si sono ancora espresse potranno, comunque, riconoscere compensi sportivi per mansioni che – sulla base di quanto riconosciuto per altre discipline – presentano forti caratteri di assimilazione con quelle già ricomprese nel primo elenco ufficiale (tesi estensiva). Oppure se, in assenza di una esplicita previsione le ASD o SSD affiliate a quelle FSN e le DSA che non si sono ancora espresse potranno unicamente riconoscere compensi per le c.d. prestazioni “codificate” dalla norma, ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (tesi restrittiva).
Stante la piena decorrenza della disciplina riguardante il lavoro sportivo è auspicabile una rapidissima conferma dagli organismi ufficiali.
Quanto alla seconda questione, ovvero l’esclusione normativa degli enti di promozione sportiva dalla predisposizione delle mansioni, è agevole ritenere che tale scelta possa essere ricondotta alle caratteristiche multidisciplinari che caratterizzano gli EPS rispetto alle FSN e alle DSA.
Le ASD e le SSD affiliate ai vari enti di promozione sportiva si vedranno, quindi, costrette a mutuare le mansioni definite dalla Federazione di riferimento. (è il caso, ad esempio, della UISP – sezione Pallavolo e della UISP – sezione Vela che dovranno, rispettivamente, fare riferimento alle mansioni approvate specificamente dalla FIP – Federazione Italiana Pallavolo e dalla FIV – Federazione Italiana Vela).
È, quindi, nel già articolato scenario sopra descritto che si inserisce la “non risposta” alla FAQ 7) dello scorso 19.3.2024 e che si ricollega alle diverse categorie di tesseramento approvate FSN, DSA e anche EPS, che talvolta non combaciano con le mansioni previste dal (per ora) allegato A al D.P.C.M. datato 26.1.2024. Ciò è ancora più vero per gli enti di promozione sportiva i quali, dovendo “assimilare” le proprie mansioni a quelle stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento (vedi il precedente esempio di UISP Vela e FIV), difficilmente riusciranno a farle corrispondere alle proprie categorie di tesseramento.
Se è vero che nella richiamata Faq il Ministero afferma che “La piattaforma verifica ad oggi unicamente se il tesserato è presente nel RAS e non anche la tipologia di tesseramento.”, aggiungendo che “Come osservazione di carattere generale, occorre che il soggetto sia abilitato a svolgere la mansione per la quale viene contrattualizzato”, è altrettanto vero che questa mancata corrispondenza tra mansione e categoria di tesseramento rischia, in concreto, di alimentare tra gli operatori dubbi e incertezza nella qualificazione dei lavori sportivi. Incertezze che potranno essere risolve solo assegnando una preminente rilevanza al contratto sottoscritto tra le parti (sodalizio sportivo dilettantistico e lavoratore sportivo).
L’elenco delle integrazioni inviate dalle varie FSN/DSA
FEDERAZIONI | RIFEIRMENTO |
(FIGS) | DPS-17274 del 20/12/2023 |
FIPE | DPS-17293 del 20/12/2023 |
FIB | DPS-17367 del 21/12/2023 |
FIBA | DPS-17352 del 21/12/2023 |
FIDS | DPS-17366 del 21/12/2023 |
FIPAP | DPS-17351 del 21/12/2023 |
FITET | DPS-17358 del 21/12/2023 |
FICr | DPS-17470 del 22/12/2023 |
FIDASC | DPS-17484 del 22/12/2023 |
FIGB | DPS-17447 del 22/12/2023 |
FIS | DPS-17473 del 22/12/2023 |
FISE | DPS-17427 del 22/12/2023 |
FITA | DPS-17385 del 22/12/2023 |
FITARCO | DPS-17481 del 22/12/2023 |
FITw | DPS-17383 del 22/12/2023 |
UITS | DPS-17472 del 22/12/2023 |
FASI | DPS-17498 del 27/12/2023 |
FICK | DPS-17499 del 27/12/2023 |
FICSF | DPS-17561 del 27/12/2023 |
FIG | DPS-17496 del 27/12/2023 |
FIPT | DPS-17595 del 27/12/2023 |
FISG | DPS-17592 del 27/12/2023 |
FISIP | DPS-17519 del 27/12/2023 |
FISSW | DPS-17593 del 27/12/2023 |
FMI | DPS-17508 del 27/12/2023 |
FPI | DPS-17506 del 27/12/2023 |
FPICB | DPS-17540 del 27/12/2023 |
FIGC | DPS-17659 del 28/12/2023 |
FIJLKAM | DPS-17617 del 28/12/2023 |
FIN | DPS-17685 del 28/12/2023 ( |
FIPAV | DPS-17597 del 28/12/2023 |
FISI | DPS-17678 del 28/12/2023 |
FCI | DPS-19 del 02/01/2024 |
Federkombat | DPS-180 del 04/01/2024 |
FINP | DPS-201 del 05/01/2024 |
FIC | DPS-204 del 05/01/2024 |
FIPSAS | DPS-213 del 08/01/2024 |
FITAV | DPS-259 del 08/01/2024 |
FISPES | DPS-306 del 09/01/2024 |
FCRI, FIBS e FIDAF | email del 18/01/2024 |
FISBB | email del 19/01/2024 |