La deducibilità dell’assegno periodico corrisposto al coniuge
di Stefano RossettiAi sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c), Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Quindi, gli elementi essenziali per la deducibilità dell’assegno corrisposto al coniuge sono:
- la periodicità (Corte costituzionale, Ordinanza n. 113/2007); infatti, il versamento una tantum non abbatte il reddito imponibile nemmeno se versato in forma rateizzata (risoluzione n. 153/E/2009, Cassazione n. 29178/2019, Cassazione n. 9336/2009);
- la finalità; infatti, essi non devono essere destinati al mantenimento dei figli. L’articolo 3, D.L. 132/1988, dispone che “gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell’autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione”.
Diversi sono i chiarimenti che ha fornito l’Amministrazione finanziaria in materia; di seguito si riportano i più significativi:
- le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (risoluzione n. 448/E/2008);
- gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (risoluzione n. 157/E/2009);
- sono deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati (circolare n. 15/E/2023);
- è deducibile anche il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare n. 17/E/2015);
- sono deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento (circolare n. 15/E/2023), mentre non sono deducibili le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia rinunciato all’assegno di mantenimento (circolare n. 50/E/2002).
- l’assegno è deducibile anche se l’ex coniuge è residente all’estero, a condizione che, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente riporti, oltre all’importo dell’onere, anche il codice fiscale dell’ex coniuge percettore della somma. In mancanza di tale codice fiscale, il contribuente può richiederne l’attribuzione sulla base di una istanza motivata a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio, ai sensi del dell’articolo 6, D.P.R. 605/1973 (risposta ad interpello n. 598/2020).
La documentazione che deve essere conservata, ai fini di eventuali controlli, è la seguente:
- sentenza di separazione o divorzio;
- accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria, ex articolo 6, D.L. 132/2014;
- accordo e relativa conferma, ex articolo 12, D.L. 132/2014;
- bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.