La Rendicontazione e i Principi di rendicontazione di sostenibilità
di Andrea OnoriLa Rendicontazione di Sostenibilità è disciplinata dall’articolo 19-bis, Direttiva UE 34/2013, mentre i Principi di Rendicontazione sono disciplinati dal Regolamento UE n. 2772/2023.
La Direttiva UE n. 34/2013 prevede, oggi, che le imprese di grandi dimensioni e le PMI di interesse pubblico, includano, in una apposita sezione della Relazione sulla Gestione, le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
D’altro canto, il Regolamento UE individua i principi che specificano le informazioni sulla sostenibilità, che un’impresa deve comunicare conformemente alla Direttiva UE, in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali, in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.
Le informazioni da indicare nella Relazione sulla Gestione devono includere una descrizione:
- del modello e della strategia di impresa;
- degli obiettivi temporalmente definiti;
- del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e della loro competenza e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo;
- delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
In aggiunta alle suddette informazioni, devono essere altresì fornite:
- informazioni sull’esistenza di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- una descrizione delle procedure di dovuta diligenza; dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore; di eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare impatti negativi o per porvi rimedio;
- una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa la descrizione delle principali dipendenze da tali aspetti;
- indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni, nonché le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione.
Se ritenuto rilevante, oltre quanto sopra, devono essere fornite informazioni sull’attività dell’impresa e sulla sua catena del valore, comprese quelle concernenti i prodotti e servizi dell’impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.
Si prevede che, nei primi tre anni di applicazione della norma (Direttiva CSRD 2022/2464), nel caso in cui non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l’impresa:
- dia delucidazioni in merito agli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore;
- indichi i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie;
- illustri i piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.
Ancora, il comma 4, dell’articolo 19-bis, Direttiva UE n. 34/2013, in analisi, prevede che «Le imprese [comunichino] le informazioni […] in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati».
Secondo la stessa Direttiva (articolo 29 ter) «i principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente», nonché «specificano le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare».
I principi di rendicontazione di sostenibilità espongono:
a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori ambientali:
- la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra;
- l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- le risorse idriche e marine;
- l’uso delle risorse e l’economia circolare;
- l’inquinamento;
- la biodiversità e gli ecosistemi;
b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani:
- la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l’occupazione e l’inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro e la diversità;
- le condizioni di lavoro, compresi l’occupazione sicura, l’orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l’esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;
- il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di governance:
- il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l’accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
- le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell’impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
- l’etica aziendale e la cultura d’impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;
- le attività e gli impegni dell’impresa relativi all’esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
- la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell’impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.
Si riporta qui di seguito una tabella di sintesi dei Principi di Rendicontazione di Sostenibilità emanati ed in vigore dall’1.1.2024, suddivisi per temi:
PRINCIPI TRASVERSALI | |
ESRS 1 | Prescrizioni generali |
ESRS 2 | Informazioni generali |
PRINCIPI TEMATICI | |
PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DEI FATTORI AMBIENTALI | |
ESRS E1 | Cambiamenti Climatici |
ESRS E2 | Inquinamento |
ESRS E3 | Acque e risorse marine |
ESRS E4 | Biodiversità ed ecosistemi |
ESRS E5 | Uso delle risorse ed economia circolare |
PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DEI FATTORI SOCIALI | |
ESRS S1 | Forza lavoro propria |
ESRS S2 | Lavoratori nella catena del valore |
ESRS S3 | Comunità interessate |
ESRS S4 | Consumatori ed utilizzatori finali |
PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DEI FATTORI DI GOVERNANCE | |
ESRS G1 | Condotta delle imprese |