Come dichiarare i redditi percepiti dal trust
di Ennio VialLa tassazione dei redditi percepiti dal trust in capo al beneficiario risulta differenziata a seconda della tipologia di trust. Prendendo le mosse dal trust residente in Italia, bisogna innanzitutto distinguere se il trust è interposto o non interposto. La linea comune alla nostra analisi è rappresentata dal fatto che il beneficiario sia una persona fisica che opera nella sua sfera privata.
Come chiarito in diverse occasioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, un trust può dirsi interposto quando un soggetto (interponente) esercita un potere di influenzare il trustee. Si vedano, ex pluribus, la circolare n. 43/E/2009 e la circolare n. 61/E/2010. Se il trust è interposto, i redditi risultano assoggettati a tassazione in capo al soggetto interponente con le regole applicabili direttamente a quest’ultimo.
I redditi saranno, quindi, inclusi nella dichiarazione dell’interponente.
Diversamente, se il trust risulta essere non interposto, si rende necessario valutare se lo stesso risulti opaco o trasparente. Il trust è opaco quando il trustee gode di un potere discrezionale in ordine alla attribuzione dei redditi. Parallelamente, il beneficiario, non vanta un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.
Qualora il trustee sia tenuto ad attribuire i redditi ai beneficiari, questi vanteranno un diritto soggettivo alla percezione degli stessi. In questo caso il trust è trasparente.
In linea generale, se il trust è opaco lo stesso sconterà Ires sui redditi prodotti ed i beneficiari non saranno soggetti a tassazione alcuna, laddove il trustee decidesse di effettuare loro delle attribuzioni. Questo principio non è, tuttavia, di portata generale, in quanto la circolare n. 34/E/2022 ha precisato che, ragioni di ordine logico sistematico, portano a ritenere che le attribuzioni effettuate ad un beneficiario di un trust opaco ente commerciale residente sono considerate alla stregua di dividendi e, quindi, subiscono la ritenuta del 26% a titolo di imposta.
Ad ogni modo, la ritenuta alla fonte esaurisce la tassazione del beneficiario.
Se il trust risulta trasparente, lo stesso determinerà il proprio reddito imponibile nel quadro PN e lo imputerà ai beneficiari che lo dichiareranno nel quadro RL e precisamente nel rigo RL4.
Si veda il seguente prospetto di sintesi.
Tassazione dei beneficiari di un trust residente | ||||
Tipo di trust | Interposto nei confronti del disponente | Opaco ente non commerciale | Opaco ente commerciale | Trasparente |
Modalità di tassazione in capo al beneficiario | Assente (la tassazione avviene in capo al disponente) | Assente (circolare n. 48/E/2007 e circolare n. 34/E/2022) | Tassazione alla fonte a titolo di imposta del 26% | Tassazione Irpef progressiva nel rigo RL4 per competenza |
La questione si complica nel caso del trust non residente. Se questo risulta fiscalmente trasparente, valgono le considerazioni fatte in precedenza: i beneficiari sono tassati per competenza e devono dichiarare il reddito nel rigo RL4.
Diversamente, se il trust estero risulta essere opaco, il beneficiario non risulterà assoggettato a tassazione su eventuali attribuzioni solamente se il trust risiede in un Paese non paradisiaco. In caso di residenza in un paese paradisiaco, il beneficiario residente in Italia dovrà assoggettare a tassazione progressiva Irpef il reddito secondo un principio di cassa. Il rigo da utilizzare è l’RL2 e si deve utilizzare il codice 9.
Il Paese estero viene giudicato paradisiaco quando il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello italiano. Non è chiara, o almeno sussistono dei dubbi, la posizione dei Trust residenti in Paesi comunitari e/o Spazio Economico europeo. La lettera della norma (articolo 47 bis, Tuir) porterebbe a ritenere che questi sono assimilati all’Italia (e quindi per definizione Paesi mai paradisiaci), ma la circolare n. 34/E/2022 non appare decisiva sul punto.
Il computo della tassazione nominale estera, ad ogni buon conto, nel momento in cui ci si allontana dalle ipotesi di scuola, comporta ulteriori dubbi applicativi che portano spesso alla necessità di presentare una istanza di interpello.