Le nuove sanzioni penali tributarie in materia di riscossione e confisca per equivalente
di Marco BargagliIl panorama giuridico di riferimento, nel peculiare settore penale tributario, è disciplinato dal D.Lgs. 74/2000, recante le norme riferite alla nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9, L. 205/1999.
Analizziamo, in questo intervento, la rilevanza delle modifiche che interessano i “c.d. reati riscossivi” previsti dal citato D.Lgs. 74/2000 e, segnatamente:
- l’articolo 10-bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta;
- l’articolo 10-ter – Omesso versamento di IVA che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
Importanti novità riguarderanno anche la c.d. confisca per equivalente, prevista dall’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, a mente del quale, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Ciò posto, vediamo nel dettaglio le novità introdotte dall’articolo 20, L. 111/2023 (Legge delega fiscale) e, simmetricamente, le modifiche che mirano alla revisione del sistema sanzionatorio penale – tributario.
Nello specifico, con le lettere b) e c), si interviene, come detto, sulla disciplina dei “reati riscossivi”, ovvero sull’omesso versamento di ritenute e sull’omesso versamento di Iva, attraverso un reale coordinamento della punibilità con i piani di estinzione dei debiti tributari.
Infatti, come rilevabile dalla relazione illustrativa al provvedimento, l’intervento attua il criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 1, lett. a), n.3), finalizzato a «rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario (…) adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale».
Viene così prevista, per entrambi i delitti, una condizione obiettiva di punibilità, costituita dalla manifestazione inequivoca della volontà del contribuente di sottrarsi, sin da principio, al pagamento dell’obbligazione tributaria, da ritenersi integrata allorquando, all’atto della consumazione del reato, siano decorsi i termini per la rateizzazione delle somme dovute senza che la stessa sia stata richiesta, ovvero vi sia stata decadenza dalla rateizzazione già concessa.
Di conseguenza, il reato non sarà punibile fintantoché non sia in corso di estinzione il pagamento delle rate ai sensi dell’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, e sempre che il contribuente non incorra in decadenza dal beneficio della rateazione ex articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973, salvo che, in tal caso, l’ammontare del debito residuo sia superiore, rispettivamente, a 50.000 euro (per il reato di cui all’art. 10- bis) e 75.000 euro (per il reato di cui all’articolo 10-ter).
In merito, con lo scopo di rendere effettivi i presupposti per l’avverarsi delle condizioni sopra descritte, e in particolare per l’accesso alla rateizzazione del debito relativo all’imposta evasa, è stato previsto un differimento della data di consumazione di entrambi i reati al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (sostituto di imposta o Iva).
Il reato sarà così punibile al ricorrere delle condizioni obiettive di nuova introduzione, con conseguente insorgenza solo a quella data dell’obbligo di denuncia, da parte dell’Agenzia delle entrate, o di informativa, da parte della Guardia di Finanza, all’autorità giudiziaria.
Infine, la lettera e), interviene anche sull’articolo 12-bis in materia di confisca per equivalente, con una disposizione che tempera le iniziative di sequestro preventivo finalizzate alla confisca obbligatoria del profitto dell’evasione, limitandolo nei casi in cui non sussista un rischio di dispersione della garanzia patrimoniale e, conseguentemente, non risulti necessario un intervento di natura anticipatoria rispetto alla misura di sicurezza patrimoniale.
In particolare, il nuovo comma 2, dispone che il sequestro non possa essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.
Corre l’obbligo di evidenziare che fa eccezione il caso in cui sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, circostanza che si può desumere dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato.
Per effetto delle novità in itinere, la rubrica del reato sarà così modificata con l’aggiunta del riferimento «Sequestro e confisca».