Lavoro sportivo: novità per volontariato sportivo, dipendenti P.A. e lavoratori occasionali
di Luca CaramaschiCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31.5.2024 del D.L. 71/2024, all’articolo 3 del provvedimento, il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina del lavoro sportivo recata dal D.Lgs. 36/2021 per apportare, da un lato, significative modifiche riguardanti la disciplina dei rimborsi forfettari da riconoscere ai volontari e, dall’altro, per rimuovere la disposizione a suo tempo introdotta nell’articolo 53, Tuir, che nel corso di questi anni ha creato più di qualche imbarazzo sotto il profilo interpretativo in relazione alla sua reale applicazione. Viene, inoltre, introdotta una semplificazione per i lavoratori della P.A., i quali fino alla soglia di 5.000 euro annui potranno rendere prestazioni di lavoro sportivo con la sola comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza.
Ma vediamo nel dettaglio queste novità, ricordando, altresì, che il recente D.L. 71/2024 interviene anche sulla disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi (articolo 1) oltre che per istituire una commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche (articolo 2). Viene, inoltre, differito all’ 1.7.2025, il precedente termine dell’1.7.2024 previsto dall’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 36/2021, per l’efficacia della disposizione contenuta nel comma 7, dell’articolo 13, del medesimo D.Lgs. 36/2021, che dispone l’inserimento negli statuti delle società sportive professionistiche della previsione riguardante la costituzione di un organo consultivo, che provveda alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
All’articolo 3, comma 3, lettera b), D.L. 71/2024, viene sostituto il comma 2, dell’articolo 29, D.Lgs. 36/2021, al fine di “migliorare” la condizione dei soggetti che volontariamente operano in ambito sportivo. Viene, infatti, previsto, a fronte di un sostanziale divieto di remunerazione dei volontari (che tuttavia non si estende anche alla possibilità di percepire dei premi), la possibilità di riconoscere agli stessi rimborsi quantificati a forfait fino ad un ammontare mensile di 400 euro per le spese sostenute in relazione alle attività svolte da ciascun volontario, anche all’interno del proprio Comune di residenza.
Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alle seguenti condizioni e adempimenti:
- i rimborsi possono essere corrisposti per attività svolte durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA ed EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.;
- tali erogazioni saranno possibili a condizione che la ASD o SSD adotti preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- la ASD o SSD deve necessariamente comunicare i nominativi dei volontari interessati (con relativi importi percepiti) tramite RAS, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni.
Va ricordato, infine, che detti rimborsi forfettari (al pari di quelli a piè di lista) non concorrono alla formazione del reddito con la differenza, però, che i nuovi 400 euro rilevano, per espressa previsione normativa, ai fini del superamento dei limiti di franchigia di 5.000 euro e 15.000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.
La nuova disposizione | La previsione abrogata |
COMMA 2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 73 del medesimo codice dell’amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6. |
COMMA 2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. |
2) Abrogata la previsione contenuta nell’articolo 54, comma 2, lett. a), Tuir
Con l’articolo 3, comma 2, D.L. 71/2024, il legislatore interviene per abrogare la disposizione contenuta nella lettera a), del comma 2, dell’articolo 53, comma 2, Tuir, a suo tempo introdotta dall’articolo 51, comma 2, lett. b), D.Lgs. 36/2021, ed entrata in vigore a decorrere dallo scorso 1.7.2023.
La previsione oggi abrogata
Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
Relativamente alla previsione in commento, non si può fare a meno di osservare come la citata abrogazione andrà ulteriormente ad alimentare le discussioni presenti da tempo in dottrina, circa l’ammissibilità delle agevolazioni previste in tema di lavoro sportivo per quello autonomo esercitato in forma occasionale.
E ciò anche alla luce della previsione contenuta nell’articolo 25, comma 3-bis, D.Lgs. 36/2021 (introdotta dal D.Lgs. 120/2023, il c.d. correttivo bis), secondo la quale “Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche…possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”, ammettendo, quindi, anche in ambito sportivo, le fattispecie delle prestazioni occasionali ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017 (Prest.O), oltre a quelle di lavoro autonomo occasionale, ex articolo 2222 cod. civ.
Se, infatti, da un lato, è pacifica la generalizzata esenzione da imposizione per la prima fattispecie, è alquanto incerta la possibilità di applicare alla seconda la franchigia fiscale dei 15.000 euro, che parrebbe doversi ricondurre all’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir, con conseguente applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, prevista dall’articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973. Senza limiti di importo.
Anche e soprattutto a seguito dell’abrogazione operata dal recente D.L. 71/2024, pare davvero auspicabile un rapido intervento chiarificatore da parte dell’amministrazione finanziaria.
3) Pubblico impiego: fino a 5.000 euro annui basta la comunicazione preventiva
Nel comma 3, dell’articolo 3, D.L. 71/2024, viene apportata una modifica all’articolo 25, comma 6, terzo periodo, D.Lgs. 36/2021, al fine di inserire, dopo la parola “corrispettivo”, la frase “superiore alla soglia di euro 5.000 annui”.
Per effetto di tale modifica, pertanto, in relazione alle prestazioni di lavoro sportivo “remunerate” poste essere da dipendenti della pubblica amministrazione, si presentano due distinte situazioni sotto il profilo degli adempimenti da porre in essere:
- per le somme corrisposte a ciascun soggetto fino all’importo di 5.000 euro annui, sarà sufficiente solo la comunicazione preventiva alla pubblica amministrazione di appartenenza (al pari di chi vuole rendere la propria attività in qualità di volontario);
- per le somme corrisposte a ciascun soggetto per un importo annuo superiore a 5.000 euro, sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza secondo le regole fissate dallo stesso comma 6, dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021.