Versamento della prima rata Imu 2024
di Alessandro BonuzziIl versamento della prima rata Imu 2024 deve essere effettuato entro il prossimo 17.6.2024, cadendo la scadenza naturale del 16.6 di domenica, nell’ammontare risultante applicando le aliquote e le detrazioni previste per il 2023.
Le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2024, che saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet del Mef entro il prossimo 28.10.2024, dovranno essere, infatti, utilizzate per calcolare l’imposta dovuta entro il 16.12.2024, a saldo e conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero 2024.
Si ricorda, però, che l’articolo 2, L. 289/2002, prevede che il contribuente non è tenuto a effettuare il versamento, se l’Imu complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune è inferiore a 12 euro. Rientra, peraltro, nella facoltà regolamentare dello specifico Comune, individuare un importo minimo, al di sotto del quale il versamento dell’imposta non deve essere effettuato.
L’Imu non è dovuta per l’abitazione principale e le connesse pertinenze, intendendosi per tale l’unità immobiliare:
- non di lusso, quindi non rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 ha sancito l’illegittimità della disciplina Imu, nella parte in cui limita l’esenzione per l’abitazione principale a un solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
La lettera b), comma 741, articolo 1, L. 160/2019, prevederebbe, infatti, che, laddove il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, nello stesso Comune o in Comuni diversi, l’esenzione Imu – prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze – possa applicarsi a un solo immobile “scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Ebbene, per effetto della sentenza citata, ciascun coniuge, se risiede e dimora abitualmente nell’abitazione di sua proprietà, può fruire dell’esenzione Imu prevista per l’abitazione principale, indipendentemente dalla residenza e dimora abituale dell’altro coniuge, appartenente al medesimo nucleo familiare.
L’abitazione principale di lusso non fruisce dell’esenzione dall’imposta; tuttavia, sconta l’Imu con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di 200 euro.
Si ricorda, poi, che non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’Aire e pensionati. È, invece, riconosciuta la riduzione del 50% dell’Imu dovuta per l’unità immobiliare:
- non locata oppure data in comodato d’uso,
- posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti,
- titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia.
Beneficiano, altresì, della riduzione della base imponibile dell’imposta:
- gli immobili “vincolati” in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%);
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
- gli immobili concessi in comodato a genitori o figli nel rispetto di specifiche e rigide condizioni (riduzione del 50%) se:
- l’immobile non è di lusso e utilizzato come abitazione principale;
- il contratto di comodato è registrato;
- il comodante possiede un solo altro immobile in Italia e;
- il comodante risiede nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- gli immobili concessi in locazione a canone concordato (riduzione del 25%).
Il versamento dell’Imu può essere effettuato tramite bollettino c/c postale oppure con modello F24 (ordinario o semplificato). Nel secondo caso, vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
- 3912 Abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914 Terreni;
- 3916 Aree fabbricabili;
- 3918 Altri fabbricati;
- 3925 Immobili ad uso produttivo categoria D – STATO;
- 3930 Immobili ad uso produttivo categoria D – COM.