Redditometro: nuovi indici subito in stand by
di Angelo GinexCon D.M. 7.5.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20.5.2024, il Ministero dell’economia e delle finanze, definendo i nuovi indici di capacità contributiva (contenenti, rispetto al passato, le medie ISTAT), ha “riattivato” il cd. redditometro.
Come noto, si tratta di uno strumento attraverso cui il Fisco può determinare il reddito presunto del contribuente, al fine di verificare se le spese dichiarate coincidano effettivamente con il tenore di vita dello stesso. Detto in altri termini, l’accertamento da redditometro consente all’Amministrazione finanziaria di determinare in maniera induttiva il reddito complessivo del contribuente, focalizzando la propria attenzione, non sulle fonti di eventuali redditi non dichiarati, quanto piuttosto sulla capacità di spesa del contribuente sottoposto a controllo.
Proprio per la sua configurazione come strumento di determinazione sintetica e indiretta del reddito complessivo del contribuente, il redditometro non è mai stato utilizzato dall’Amministrazione finanziaria ed è stato sospeso dal D.L. 87/2018 che, modificando il comma 5, dell’articolo 38, D.P.R. 600/1973, prescriveva, proprio per rendere lo strumento maggiormente efficace, che i criteri sui quali strutturare il successivo redditometro dovessero essere elaborati con l’intervento dell’ISTAT e delle Associazioni dei consumatori.
Nel 2021, il Dipartimento delle finanze del MEF elaborò uno schema di decreto attuativo del nuovo comma 5, dell’articolo 38, D.P.R. 600/1973, al fine di individuare gli elementi indicativi di capacità contributiva che permettessero di determinare, in maniera sintetica e nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 87/2018, il reddito delle persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016. Tuttavia, tale tentativo è rimasto vano fino al 20.5.2024.
Infatti, solo con il citato D.M. 7.5.2024 sono stati individuati gli elementi di capacità contributiva da utilizzare per l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.
Lo stesso decreto, all’articolo 1, definisce elemento indicativo di capacità contributiva, la spesa sostenuta dal contribuente e la sua propensione al risparmio. Di conseguenza, il reddito complessivo accertabile del contribuente è determinato tenendo conto:
- dell’ammontare delle spese che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- dell’ammontare delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socioeconomici;
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta;
- della quota di risparmio riscontrata dall’Agenzia, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.
Insieme al decreto è stato pubblicato l’Allegato, che al suo interno contiene due tabelle diverse:
- la tabella A contiene l’elenco delle voci di spesa che, alla luce dell’attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana;
- la tabella B elenca, invece, le tipologie di nucleo familiare che sostengono queste spese (si va dalle coppie senza figli a quelle con figli ai monogenitori).
Nel dettaglio, le voci di spesa previste nella tabella A sono riconducibili alle seguenti macro categorie:
- consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
- investimenti (immobiliari e mobiliari);
- risparmio;
- spese per trasferimenti.
Il decreto stabilisce, altresì, che vanno imputate al contribuente le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico dello stesso; inoltre, non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese relative “esclusivamente” ed “effettivamente” all’attività d’impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Proprio sulla base dei suddetti indici e delle menzionate presunzioni si fonda l’accertamento tramite redditometro che, come sostenuto nello stesso decreto, troverà applicazione solo se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta, anche per un solo periodo d’imposta, di un quinto rispetto a quello accertato.
Naturalmente, dinanzi a tale presunzione da parte del Fisco, è comunque prevista la possibilità per i contribuenti di fornire la cd. prova contraria, ovvero di dimostrare che:
- il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.
Va infine segnalato che, a seguito delle polemiche sorte successivamente alla pubblicazione del D.M. 7 maggio 2024, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato, con un video sui social, che “dopo essersi confrontata con il viceministro Leo, sui contenuti del decreto che era stato predisposto dagli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia meglio sospendere questo decreto in attesa di ulteriori approfondimenti perché il nostro obiettivo è e rimane quello di contrastare la grande evasione”.
Proprio in virtù di tale decisione, il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’accertamento sintetico, ha disposto, con atto di indirizzo del 23.5.2024, che l’avvio delle attività applicative conseguenti all’emanazione del D.M. 7.5.2024 è differito all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative all’articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973.