La detrazione delle spese per gli addetti all’assistenza personale
di Stefano RossettiL’articolo 15, comma 1, lett. i-septies), Tuir, ammette la detrazione del 19% “delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro”.
In base al disposto normativo, la detrazione spetta:
- al ricorrere di una duplice condizione:
- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e;
- se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (al lordo del reddito fondiario assoggettato a cedolare secca sulle locazioni);
- nella misura massima di 399 euro, considerando la spesa massima ammissibile è pari a 100 euro (a prescindere dal numero di soggetti assistiti).
In merito al requisito della non autosufficienza, l’Amministrazione finanziaria (circolare n. 14/E/2023) ha avuto modo di chiarire che “sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:
- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti”.
Tuttavia, affinché la detrazione possa essere dichiarata spettante è necessario che lo stato di non autosufficienza derivi da una patologia e risulti da certificazione medica (circolare n. 2/E/2005).
Si sottolinea, inoltre, che la detrazione in commento può essere fruita solo se solo se il pagamento avviene con modalità tracciata (articolo 1, comma 679, della legge bilancio 2020). Si ricorda che si considera tracciato il pagamento che avviene mediante versamento bancario o postale, ovvero mediante sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”.
Per “altri sistemi di pagamento”, ad avviso dell’Agenzia delle entrate (circolare n. 14/E/2023), devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, tale detrazione rientra tra quelle fruibili in funzione dell’ammontare del reddito complessivo; tuttavia, stante il limite di reddito previsto dalla disposizione pari a 40.000 euro, la riduzione non potrà mai operare, poiché la misura della detrazione decresce una volta superato l’importo di 120.000 euro di reddito complessivo.
Sotto il profilo soggettivo, la detrazione spetta:
- al contribuente titolare del contratto di assistenza personale;
- ai familiari ex articolo 433 cod. civ. (anche se non intestatari del contratto di assistenza personale) che hanno sostenuto la spesa anche se il soggetto assistito non è a loro carico.
Sotto il profilo oggettivo, le prestazioni rilevanti sono quelle rivolte alla cura delle persone non autosufficienti anche per il tramite di:
- una casa di cura o di riposo (risoluzione n. 197/E/2008);
- una cooperativa di servizi (circolare n. 17/E/2006);
- un’agenzia interinale.
Mentre, secondo l’Agenzia delle entrate (circolare n. 14/E/2023), la detrazione non spetta per:
- le spese sostenute per i lavoratori domestici che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;
- i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10, comma 2, Tuir.
Ai fini di eventuali controlli, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E/2023, chiarisce che debba essere conservata la seguente documentazione:
- fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale) deve contenere l’annotazione dell’utilizzo di sistemi di pagamenti tracciati. In mancanza di tale documentazione, occorre conservare:
- la ricevuta del versamento bancario o postale;
- la ricevuta della carta di debito o credito;
- l’estratto conto;
- copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
- in caso di prestazione resa da cooperative di servizi e da agenzie interinali, la fattura deve recare:
- i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia;
- la specificazione della natura del servizio reso;
- la qualifica contrattuale del lavoratore (quest’ultima solo in caso di servizio reso per il tramite di un’agenzia interinale);
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo;
- certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza, ovvero autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica;
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’articolo 433 cod. civ.