17 Giugno 2024

I compensi sportivi nel modello redditi e nel modello 730

di Giorgia GennaroLuca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

In materia di lavoro sportivo, numerose novità sono state introdotte dal D.Lgs 120/2023, cosiddetto Correttivo Bis, apportando diverse modifiche ai decreti delegati di riforma dello sport, in particolare al D.Lgs 36/2021 e al D.Lgs. 39/2021.

Tra le principali novità introdotte dal Correttivo vi è un differente trattamento fiscale, nonché previdenziale, a partire dallo scorso 1.7.2023, dei compensi sportivi percepiti dal lavoratore sportivo dilettantistico. A tal riguardo, l’articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021, prevede che “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”.

Soffermandoci sotto il profilo dell’imposizione diretta, è opportuno suddividere in due esercizi il periodo di imposta 2023, in quanto i compensi sportivi percepiti:

  • tra l’1.1.2023 ed il 30.6.2023, costituiscono redditi diversi e applicano la disciplina fiscale previgente;

 

Disciplina fiscale previgente

·   fino ad euro 10.000:  compensi esenti Irpef;

·   da euro 10.001 ad euro 30.658,28: opera una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 23% maggiorata delle addizionali regionali e comunali;

·  oltre euro 30.658,28: opera una ritenuta a titolo di acconto con aliquota del 23% maggiorata dalle addizionali regionali e comunali, la cui tassazione avverrà in sede di dichiarazione dei redditi come reddito diverso.

 

  • tra l’1.7.2023 ed il 31.12.2023, costituiscono redditi di lavoro autonomo, dipendente o assimilati e applicano la disciplina fiscale attuale.

 

Disciplina fiscale attuale

  • fino ad euro 15.000: compensi esenti Irpef;
  • oltre ad euro 15.000: i compensi eccedenti la soglia di euro 15.000 concorrono alla formazione del reddito imponibile seguendo le ordinarie modalità di tassazione Irpef a seconda della tipologia di compenso erogato.

 

Compilazione modello Redditi PF

L’attività di lavoro sportivo, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.Lgs 36/2021, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Con provvedimento direttoriale n. 68687/2024, sono state pubblicate le istruzioni ed i modelli delle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2023; pertanto, si riportano, di seguito, le differenti modalità di compilazione del modello Redditi PF.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati nel modello Redditi PF

I lavoratori sportivi subordinati e co.co.co che redigono il modello Redditi PF 2024 sono sottoposti ad un trattamento fiscale differenziato delle somme percepite; in particolare, devono indicare i compensi percepiti:

  • nel primo semestre 2023 nel quadro RL – altri redditi, sezione II-B;
  • nel secondo semestre 2023 nel quadro RC – redditi di lavoro dipendente e assimilato, sezione I.

Esempio

Paolo Bianchi, giocatore della “Pallavolo ASD”, nel 2023 ha percepito i seguenti compensi sportivi lordi:

  • periodo gennaio 2023 – giugno 2023: euro 44.000
  • periodo luglio 2023 – dicembre 2023: euro 21.172,53

In relazione al primo semestre 2023, il Sig. Rossi ha ricevuto il modello CU 2024 – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di seguito riportato:

Per il secondo semestre 2023 il lavoratore sportivo, in questo caso subordinato, ha ricevuto, invece, il modello CU 2024 – Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Soluzione

Il percipiente dovrà assoggettare a tassazione i compensi seguendo per i due periodi regimi fiscali differenti, ferma restando la soglia complessiva di esenzione di euro 15.000. Pertanto, la tassazione avverrà nel seguente modo:

1) periodo gennaio 2023 – giugno 2023 (quadro RL, sezione II-B):

  • redditi esenti: euro 10.000
  • redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 23%: euro 20.658 (euro 30.658 – euro 10.000)
  • redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23%: euro 13.342 (euro 44.000 – euro 10.000 – euro 20.658)

2) periodo luglio 2023 – dicembre 2023 (quadro RC, sezione I):

  • redditi esenti: euro 5.000 (euro 15.000 – euro 10.000 del I° semestre)
  • redditi assoggettati a tassazione ordinaria Irpef: euro 16.172,53 (euro 21.172,53 – euro 5.000)

 

Redditi di lavoro autonomo nel modello redditi PF

Si tratta, in tal caso, di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 53, comma1, Tuir, per i quali i lavoratori sportivi titolari di partita iva sono tenuti a dichiarare i redditi percepiti nel quadro RE – Redditi di lavoro autonomo del modello redditi PF o, in alternativa, nel quadro LM – regime forfettario qualora applichino il regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

 

Esempio

Luca Rossi, istruttore di pallavolo titolare di partita Iva, nel 2023 ha percepito un reddito di lavoro autonomo abituale, a fronte di attività sportiva svolta a favore della associazione “Pallavolo giovani ASD”, pari ad euro 26.000, sostenendo spese per euro 3.000. Nel corso del periodo di imposta non ha percepito ulteriori compensi sportivi.