Anche per gli agriturismi in scadenza la dichiarazione dell’imposta di soggiorno
di Luigi ScappiniL’imprenditore agricolo può svolgere, in abbinamento con la propria attività agricola principale, le c.d. attività connesse, tra le quali vi è anche “le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Tra di esse, vi rientra anche l’attività agrituristica come disciplinata dalla L. 96/2006, la c.d. Legge quadro sugli agriturismi che, ai sensi dell’articolo 2, stabilisce che si intendono come tali “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.
Ne deriva, quindi, che l’attività agrituristica si sostanzia nell’offrire pernotto e pasti ai clienti, con la conseguenza che, tutte le attività aggiuntive che possono “implementare” l’offerta della struttura ricettiva e che rientrano nel novero di quelle previste dalle singole leggi regionali o delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, quali i servizi di piscina, le visite guidate, le passeggiate a cavallo, possono essere fruite esclusivamente dai soggetti clienti dell’agriturismo e, quindi, da coloro che pernottano o mangiano presso la struttura.
Il titolare dell’azienda agricola – che svolge attività agrituristica – è tenuto, tra i vari adempimenti, anche alla presentazione delle comunicazioni previste dall’articolo 109, comma 3, R.D. 773/1931 (relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza) e, quindi, entro le 24 ore successive all’arrivo dei clienti che pernottano, deve comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax.
Altro adempimento amministrativo, che deve essere effettuato dal titolare dell’attività agrituristica, è quello connesso alla c.d. imposta di soggiorno, prevista dall’articolo 4, D.Lgs. 23/2011, ai sensi del quale “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”.
L’imposta è a carico dei soggetti che alloggiano in strutture ricettive.
La misura massima dell’imposta è individuata in 5 euro per notte di soggiorno, elevata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), D.L. 78/2010, a 10 euro per quanto concerne Roma Capitale. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1-bis, Tale importo può, inoltre, essere stabilito anche nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, hanno avuto presenze turistiche 20 volte superiori al numero dei residenti.
Con Decreto Mef del 22.4.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.5.2022, è stato approvato il modello dichiarativo con le relative istruzioni, che, per quanto riguarda i dati relativi al 2023, deve essere presentato entro il prossimo 30.6.2024.
Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sono i gestori delle strutture ricettive, nonché coloro che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4, D.L. 50/2017.
La dichiarazione, come detto, deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
La dichiarazione deve essere presentata, come chiarito dal Mef nelle faq, anche nel caso in cui nella struttura non vi siano stati pernotti.
Il Mef, sempre con le faq, ha chiarito che, nel caso in cui il titolare dell’attività abbia ottenuto una rateizzazione dal Comune e non abbia versato integralmente l’imposta, ai fini della compilazione della dichiarazione, nel campo versamenti, deve essere evidenziato l’importo effettivamente versato, evidenziando nelle annotazioni generali la circostanza della rateizzazione in corso.
L’omesso, tardivo o parziale versamento da parte del gestore che risulta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011, il responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, comporta una sanzione in misura pari al 30% dell’importo dovuto.
Da ultimo, si ricorda che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell’importo dovuto.