20 Giugno 2024

La determinazione del diritto camerale

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il diritto camerale è dovuto da ciascuna impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese alla data del 1° gennaio, ed ogni altro soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Tale diritto deve essere versato a favore della Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale risulta iscritta (o annotata) la sede principale, nonché le sue eventuali sedi secondarie e unità locali.

Ai fini del calcolo del diritto camerale dovuto, si evidenzia che l’articolo 28, comma 1, D.L. 90/2014, stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.

Alla luce di tale disposizione, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il Decreto Interministeriale 8.1.2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste a partire dal 2015.

In assenza di nuovi interventi normativi, la variazione del fabbisogno camerale risulta irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale e, pertanto, la riduzione delle misure rimane in essere anche per l’anno 2024.

I soggetti tenuti al pagamento in misura fissa sono i seguenti:

  • le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese (articolo 2, comma 1, D.M. 21.4.2011);
  • le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (articolo 2, comma 2, D.M. 21.4.2011);
  • i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (articolo 2, comma 3, D.M. 21.4.2011);
  • le società semplici non agricole e le società di cui all’articolo 16, comma 2, D.Lgs. 96/2001 (articolo 3, comma 2, D.M. 21.4.2011);
  • le società semplici agricole (articolo 3, comma 3, D.M. 21.4.2011);
  • le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali: versano, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro (articolo 5, comma 2, D.M. 21.4.2011);
  • le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero (articolo 5, comma 2, D.M. 21.4.2011) e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero (articolo 5, comma 3, D.M. 21.4.2011).

Tutte le altre imprese, iscritte nel Registro delle imprese, devono versare un diritto annuale commisurato al fatturato conseguito nell’esercizio 2023, secondo le misure fisse, o aliquote per scaglioni di fatturato, con un minimo di 200 euro e fino ad un massimo di 40.000 euro.

Si ricorda che ciascuna Camera di commercio ha la possibilità, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, L. 580/1993, di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 %.

Infine, si rileva che la scadenza di versamento coincide con quella del primo acconto delle imposte sui redditi.