25 Giugno 2024

Il parametro dei ricavi effettivi nel test di operatività delle società non operative

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Per tutte quelle società di capitali e di persone che non presentano cause di esclusione o disapplicazione, anche nel modello Redditi 2024 è necessario eseguire il test di operatività per verificare l’applicazione della disciplina delle società non operative, di cui all’articolo 30, L. 724/1994. Nel comma 1 di tale articolo, vengono individuati gli indici che consentono, attraverso l’applicazione di determinate percentuali a selezionati elementi patrimoniali, di identificare un ammontare minimo di ricavi da confrontare con quelli effettivamente realizzati. Dal confronto, da eseguirsi sulla media triennale, possono emergere due ipotesi:

  • i ricavi effettivi sono superiori a quelli minimi presunti, nel qual caso la società è operativa;
  • i ricavi effettivi sono inferiori a quelli minimi presunti, nel qual caso la società è considerata non operativa (fatta salva la possibilità di disapplicazione in presenza di oggettive circostanze che impediscono il raggiungimento dei ricavi minimi presunti).

Il primo parametro rilevante per eseguire il test di operatività è costituito dai ricavi effettivamente prodotti dalla società, che devono essere assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due precedenti. In particolare, assumo rilevanza:

  • i ricavi;
  • gli incrementi di rimanenze;
  • i proventi non straordinari.

Le voci del bilancio Cee da considerare sono quelle indicate nella tabella che segue:

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.2 Variazioni incrementative delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3 Variazioni incrementative dei lavori in corso su ordinazione
A.5 Altri ricavi e proventi, compresi in contributi in c/esercizio
B.11 Variazioni incrementative delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
C.15 Proventi da partecipazioni
C.16 Altri proventi finanziari

Il secondo parametro da tenere in considerazione per il test di operatività è costituito, come detto, dai ricavi presunti, ossia calcolati applicando alcuni coefficienti agli elementi dell’attivo patrimoniale di seguito descritti.

I beni rilevanti risultano essere i seguenti:

  • le quote di partecipazione in soggetti Ires e in società di persone, e le partecipazioni PEX, ai sensi dell’articolo 87, Tuir (circolare n. 6/E/2006);
  • gli strumenti finanziari similari alle azioni, secondo quanto previsto dall’articolo 85, comma 1, lettera d), Tuir;
  • le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa, secondo quanto previsto dall’articolo 85, comma 1, lettera e), Tuir;
  • i crediti di finanziamento concessi a terzi che hanno natura finanziaria, cioè che derivano da un impiego del capitale (circolare n. 48/E/1997).

Va necessariamente precisato che non devono essere considerate le azioni proprie, poiché non danno origine a percezione di dividendi.

Per identificare l’esatta collocazione nel test di operatività, gli immobili vanno suddivisi in 3 sottocategorie, alle quali corrisponde un coefficiente di determinazione dei ricavi differente, ed in particolare:

  • immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • immobili a destinazione abitativa, acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti;
  • altri immobili.

Si ricorda che gli immobili e le navi rilevano solamente se iscritti tra le immobilizzazioni, mentre non rilevano se essi costituiscono beni merce. Si deve sottolineare, a tale proposito, che, per gli immobili e navi (destinate all’attività commerciale, alla pesca, al salvataggio) non risulta rilevante se tali beni sono:

  • detenuti a titolo di proprietà, o tramite contratti di leasing finanziario;
  • detenuti o meno come immobili strumentali, poiché anche i cosiddetti “immobili patrimonio” di cui all’articolo 90, Tuir, sono inclusi nella categoria in esame.

Rientrano, infine, anche i seguenti beni:

  • altre immobilizzazioni in proprietà o detenute in leasing (es. macchinari). È opportuno evidenziare che, nel caso di beni acquistati in leasing il valore di riferimento sarà dato dal prezzo pagato al fornitore dalla società di leasing ed in mancanza, dalla sommatoria di tutte le rate del contratto e del riscatto. In quest’ultima ipotesi, la situazione è peggiorativa rispetto al caso del prezzo pagato al fornitore, in quanto considera nel calcolo anche la parte finanziaria contenuta nelle rate;
  • immobilizzazioni sia materiali che immateriali, ivi inclusi i costi pluriennali, quindi spese di impianto, spese di sviluppo, spese incrementative su beni di terzi, software in licenza d’uso, ecc.