26 Giugno 2024

Acquisto di ramo di azienda e responsabilità solidale sui debiti pregressi

di Euroconference Centro Studi Tributari
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Alfa Spa ha acquistato un ramo di azienda da Beta Srl al prezzo di 1.250.000 euro.

In sede di stipula dell’atto di cessione di ramo di azienda non fu richiesto il certificato dei carichi pendenti in capo alla società cedente ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 472/1997.

La cedente a suo tempo aveva diversi debiti verso l’Erario tutti in contenzioso.

Beta Srl. trasferisce la sede legale all’estero.

Successivamente i contenziosi in essere in capo alla cedente hanno esito negativo per la stessa e quindi l’Agenzia delle entrate, non potendo recuperare i crediti per imposte sanzioni e interessi dalla cedente in quanto trasferita all’estero, ha emesso un provvedimento di accertamento della responsabilità solidale della società Alfa Spa.

In tale provvedimento l’Agenzia delle entrate richiede ad Alfa Spa, appunto, il pagamento di tutte le imposte relative ai contenziosi che hanno visto la cedente Beta Srl soccombente oltre alle sanzioni e agli interessi. Questi ultimi, considerato il ventennio trascorso, rappresentano circa il 40% dell’importo richiesto.

Si evidenzia che dalla data di acquisto del ramo di azienda a quella di notifica del provvedimento emesso dall’Agenzia delle entrate – la cessionaria Alfa Spa non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, provvedimento, avviso, cartella, ingiunzione, atto di qualsiasi tipo in riferimento a tale tematica.

Chiaramente Alfa Spa ha impugnato il provvedimento e le ingiunzioni di pagamento conseguenti.

In riferimento al caso sopra esposto, si chiede un parere sulla responsabilità del cessionario e sulla allocazione in bilancio nel caso che Alfa Spa sia condannata al pagamento delle somme per le quali sia riconosciuta responsabile in solido.

La responsabilità del cessionario, si estende anche agli interessi maturati sulle imposte non pagate dalla cedente? Il disposto dell’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, al comma 1, testualmente dispone “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.”.  Da una lettura letterale della norma sembrerebbe desumersi che gli interessi non rientrano nella responsabilità solidale della cessionaria essendo espressamente contemplate soltanto le imposte e le sanzioni.

Nel caso Alfa Spa sia riconosciuta responsabile in solido e quindi condannata al pagamento, in tutto o in parte, di quanto richiesto dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’appostazione in contabilità e quindi di iscrizione nel bilancio della società come deve essere trattato quanto pagato? La società ha individuato le seguenti soluzioni:

a) l’importo pagato viene iscritto quale sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui viene emessa la sentenza definitiva che vede soccombente la cessionaria Alfa Spa;

b) l’importo che la cessionaria Alfa Spa viene condannata a pagare rappresenta un maggior aggravio / onere del contratto originario di acquisto di ramo di azienda e quindi è configurabile quale maggior avviamento, appunto, per l’acquisto del ramo di azienda; se così fosse va iscritto nell’attivo, tra le immobilizzazioni immateriali alla voce avviamento;

c) l’importo che la cessionaria Alfa Spa viene condannata a pagare è da considerare un credito verso la cedente Beta Srl in quanto il debito è in capo a quest’ultima e quindi la cessionaria ha il diritto di rivalsa sulla stessa. Chiaramente, nel caso specifico, la cessionaria attiverà le opportune azioni per il recupero del credito anche se la società è stata trasferita all’estero e nel caso di impossibilità di recupero il credito dovrà essere portato a perdita su crediti.

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