26 Giugno 2024

Normativa europea antiriciclaggio: pubblicato in GUUE l’«AML PACKAGE»

di Andrea Onori
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la pubblicazione nella GUUE del 19.6.2024 si è concluso l’iter legislativo dell’«AML PACKAGE».

Sono stati, infatti, pubblicati la VI Direttiva UE Antiriciclaggio (2024/1640), il Regolamento UE denominato «Single Rulebook» (2024/1624) e il Regolamento UE che istituisce l’AMLA (Anti Money Laundering Authority) (2024/1620).

Si ricorda che tutti i provvedimenti appena sopra indicati sono stati approvati dal Parlamento Europeo in data 31.5.2024.

L’entrata in vigore di tutti questi provvedimenti è scaglionata, pertanto si avrà tutto il tempo necessario per adeguarsi alle nuove previsioni delle norme.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2024/1640, l’Italia dovrà adottare tutte le opportune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per adeguarsi alla direttiva entro il 10.7.2027; termine a decorrere dal quale la direttiva (UE) 2015/849 si intenderà abrogata.

Al suo interno sono previsti termini differenziati di entrata in vigore delle norme relative al Registro dei Titolari Effettivi entro il 10.7.2026, mentre per quelle relative alle informazioni sui beni immobili il termine è quello del 10.7.2029.

Anche il Regolamento UE denominato «Single Rulebook» si applicherà a decorrere dal 10.7.2027, salvo per quanto riguarda i nuovi soggetti obbligati quali gli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche che si applicheranno a far data dal 10.7.2029.

In considerazione del fatto che, come espressamente previsto dall’articolo 90 del Regolamento, lo stesso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, vengono date indicazioni relative al coordinamento delle norme in vigore dal 10.6.2024, mediante l’utilizzo della tavola di concordanza allegata allo stesso (allegato VI).

Si ritiene opportuno segnalare le «nuove» indicazioni in merito alla individuazione sulla titolarità effettiva che hanno assunto una formulazione differente da quelle previste nella bozza del Regolamento UE all’inizio dell’iter legislativo.

Ai sensi dell’articolo 51, del Regolamento UE 2024/1624, rubricato «Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici», i titolari effettivi di soggetti giuridici sono la persona fisica o le persone fisiche che:

  1. detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nella società; o
  2. controllano, direttamente o indirettamente, la società o un altro soggetto giuridico attraverso una partecipazione o con altri mezzi

Viene, inoltre, previsto che «il controllo con altri mezzi di cui [alla] lettera b), è individuato a prescindere dall’esistenza di una partecipazione o di un controllo attraverso una partecipazione, e in parallelo ad essa».

Nello specifico, in merito alla individuazione della «Titolarità effettiva» per «partecipazione nella società» si deve intendere la proprietà diretta o indiretta di almeno il 25 % delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione.

La proprietà indiretta è calcolata moltiplicando le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene, a meno che non si applichino le previsioni in caso di «coesistenza di partecipazione e controllo nell’assetto proprietario».

Ai fini della valutazione dell’esistenza di una partecipazione nella società, si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà.

Viene, inoltre, ad assumere notevole rilevanza l’individuazione della «Titolarità effettiva attraverso il controllo» di cui all’articolo 53 del Regolamento 2024/1624.

Secondo tale articolo, il controllo su una società o un altro soggetto giuridico può essere esercitato attraverso una partecipazione o con altri mezzi.

Prima di definire il controllo attraverso una partecipazione o con altri mezzi si ritiene utile rilevare che:

a) il «controllo [diretto di un] soggetto giuridico» lo si ha quando vi è la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all’interno del soggetto giuridico,

mentre

b) il «controllo indiretto di un soggetto giuridico» lo si ha quando vi è il controllo di soggetti giuridici intermedi nell’assetto proprietario o in varie catene dell’assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura.

Il «controllo attraverso una partecipazione» lo si ha mediante la proprietà diretta o indiretta del 50 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società

Con riferimento al controllo di un soggetto giuridico mediante «altri mezzi» si prevede la possibilità di esercitare:

  1. nel caso di una società, la maggioranza dei diritti di voto nella società, sia essa condivisa o meno da persone che agiscono di concerto;
  2. il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del comitato o dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza, o di funzionari analoghi del soggetto giuridico;
  3. i pertinenti diritti di veto o di decisione connessi alla quota della società;
  4. le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili del soggetto giuridico o che comportano una movimentazione patrimoniale nel soggetto giuridico

In aggiunta, il controllo con «altri mezzi» può essere esercitato, a seconda della situazione particolare del soggetto giuridico e della sua struttura, mediante:

  1. accordi formali o informali con i proprietari, i soci o i soggetti giuridici, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti o accordi equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;
  2. rapporti tra familiari;
  3. il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria

Da ultimo, secondo quanto previsto dall’articolo 53 in commento, per «accordo formale di nomina fiduciaria» si deve intendere: un contratto, o un accordo equivalente, tra un fiduciante e un fiduciario, in cui il fiduciante è una persona giuridica o una persona fisica che incarica il fiduciario di agire per suo conto in una determinata veste, anche in qualità di amministratore o azionista o costituente, e il fiduciario è una persona giuridica o una persona fisica incaricata dal fiduciante di agire per suo conto.