Il ravvedimento operoso dell’acconto Imu
di Laura MazzolaIl versamento dell’acconto dell’imposta municipale propria (Imu), relativo all’anno il corso, è scaduto lo scorso lunedì 17.6.2024.
Di conseguenza, chi non avesse provveduto al pagamento può correggere gli eventuali errori o omissioni, anche se avvenute solo parzialmente, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, entro i termini di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.
Difatti i contribuenti possono provvedere alla regolarizzazione eseguendo spontaneamente il versamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo, a decorrere dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (16 dicembre);
- della sanzione in misura ridotta.
In particolare, la sanzione può essere ridotta a:
- 1/15 per ogni giorno di ritardo, ossia lo 0,1%, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni (“ravvedimento sprint”);
- 1/10 del 15 per cento, ossia l’1,5%, per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici ma inferiore a trenta giorni (“ravvedimento breve”);
- 1/9 del 15 per cento, ossi l’1,67 %, per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a trenta ma inferiore a novanta giorni;
- 1/8 del minimo, ossia il 3,75 %, per i versamenti effettuati oltre i novanta giorni ma entro un anno (“ravvedimento lungo”);
- 1/7 del minimo, ossia il 4,29%, per i versamenti effettuati oltre un anno ma entro i due anni;
- 1/6 del minimo, ossia il 5%, per i versamenti effettuati oltre i due anni.
Il versamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, barrando la casella relativa al “ravvedimento operoso” (“Ravv.”) ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
In particolare, non sono previsti codici tributo particolari e gli importi devono essere versati con il medesimo codice dedicato all’imposta principale.
Si evidenzia che:
- interessi e sanzioni possono essere versati anche in momenti diversi;
- errori non rilevanti nel calcolo e nel versamento delle sanzioni non invalidano l’operazione, a condizione che sia manifesta la volontà di ravvedere l’errore o l’omissione.
Si evidenzia, infine, che il soggetto attivo dell’Imu è il singolo comune; pertanto, il controllo del pagamento viene effettuato dal comune di competenza.