Concordato biennale: ambito soggettivo e clientela interessata
di Angelo GinexIl D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il “concordato preventivo biennale”. Tale istituto mira a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e si rivolge ai contribuenti di minori dimensioni, che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo soggettivo, la disciplina di riferimento distingue tra:
- contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017;
- contribuenti che aderiscono al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014.
Nell’ambito dei contribuenti soggetti agli ISA, la possibilità di accedere al concordato biennale interesserà la clientela che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:
- non ha debiti tributari;
- ovvero, nel rispetto dei termini di legge, ha estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Occorre sottolineare che la normativa in esame contempla anche alcune cause di esclusione, il cui ambito soggettivo risulta ampliato dallo schema di decreto legislativo correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare lo scorso 20.6.2024, il quale vi ha ricompreso:
- l’aver conseguito, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- l’adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- l’aver effettuato, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifiche alla compagine sociale da parte di società di persone o associazioni artistiche o professionali.
Parimenti, nell’ambito dei contribuenti forfettari, la possibilità di accedere al concordato biennale interesserà la clientela che ha non ha debiti tributari, ovvero ha estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione sino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Restano esclusi dalla procedura di concordato biennale, i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Il citato schema di decreto legislativo correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare lo scorso 20.6.2024, prevede poi che nel reddito di lavoro autonomo proposto in sede di concordato biennale non siano valutati i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale.
Inoltre, il medesimo provvedimento stabilisce che il reddito d’impresa proposto al contribuente è individuato senza considerare i valori relativi a perdite su crediti.
Da ultimo, occorre evidenziare che il D.M. 14.6.2024 ha approvato la nota tecnica e metodologica in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula la proposta di concordato.
Tale metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Secondo quanto previsto dall’articolo 4, D.M. 14.6.2024, il concordato cessa di produrre effetti per quei contribuenti che realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dagli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza di specifiche circostanze eccezionali.
Inoltre, l’articolo 5, D.M. 14.6.2024, prevede che l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.