3 Luglio 2024

Concordato preventivo biennale con compenso ad hoc

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Le attività collegate al concordato preventivo biennale (CPB) vanno quotate a parte, con la conseguenza che al cliente va addebitato uno specifico compenso professionale, dunque ulteriore rispetto all’onorario richiesto per l’attività di redazione e invio della dichiarazione dei redditi e del modello Isa.

È quanto emerge dal Vademecum sugli Onorari consigliati per la professione di dottore commercialista predisposto dall’Associazione dottori commercialisti (ADC), nonché dal prontuario pubblicato dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) avente ad oggetto gli Onorari Consigliati per l’anno 2024.

È bene chiarire che entrambi i documenti non si pongono l’obiettivo di introdurre delle tariffe professionali, bensì si preoccupano di fornire un supporto valevole come punto di riferimento generale.

Le 2 associazioni, benché legate dalla stessa finalità, adottano un approccio differente sul tema del CPB.

L’ADC scompone l’attività di assistenza al concordato preventivo in 2 sub attività:

  • una prima attività, “qualificabile come assistenza tributaria”, consistente nella compilazione del modello ISA e del modello CPB
  • una seconda attività, “qualificabile come consulenza tributaria, consistente nella valutazione circa la convenienza della proposta”. Tale “seconda attività consisterà, tra l’altro, nell’elaborazione di previsioni economiche”.

Secondo l’ADC, “Gli onorari per la compilazione e trasmissione del modello ISA saranno quelli ordinariamente applicati dal professionista, mentre la compilazione e trasmissione del modello CPB e la consulenza tributaria dovranno essere autonomamente quotate. L’onorario complessivo pertanto sarà costituito dal compenso per le singole attività, prescindendo dall’adesione o meno al CPB, oltre al compenso a percentuale in caso di adesione”.

In particolare, il Vademecum stabilisce:

  • per l’attività di compilazione e trasmissione del modello CPB, un onorario fisso di 250 euro;
  • per l’attività tributaria di consulenza relativa al CPB, un onorario fisso di 400 euro, a cui se ne deve aggiungere uno a percentuale in caso di adesione, che va dall’1% al 3% del reddito imponibile proposto.

Quindi, ipotizzando l’adesione del cliente al CPB sulla base di un reddito proposto di 50.000 euro, l’onorario legato agli adempimenti del CPB andrebbe da un minimo di 1.150 euro (250 + 400 + 50.000 × 1%) a un massimo di 2.150 euro (250 + 400 + 50.000 × 3%). Come si può già notare dall’esempio, la forbice che ne deriva non è di poco conto, atteso che il compenso massimo è quasi il doppio dell’onorario minimo.

A differenza dell’ADC, l’ANC, nel fissare i compensi per l’attività collegata al CPB, considera l’adempimento in maniera unitaria. L’onorario deve essere rapportato alla complessità e al tempo dedicato all’attività, assumendo, quindi, rilevanza la tipologia di cliente. In particolare, il prontuario dell’ANC individua 3 categorie di clienti e altrettante misure di compenso con un minimo e un massimo; l’onorario previsto per la gestione completa del CPB:

  • per i contribuenti forfettari, va da un minino di 150 euro a un massimo di 250 euro;
  • per le imprese individuali e le società di persone, va da un minino di 200 euro a un massimo di 600 euro;
  • per le società di capitali, va da un minino di 300 euro a un massimo di 800

Al di là della specifica misura del compenso (che deriva dall’applicazione dell’uno o dell’altro approccio), il messaggio lanciato da entrambe le associazioni ci deve arrivare forte e chiaro: far “pesare” ai nostri clienti l’ulteriore attività legata al CPB che siamo chiamati a effettuare, applicando uno specifico compenso aggiuntivo. Il ché certamente non sarà facile soprattutto di questi tempi; tuttavia, il non farlo non porterebbe altro che sminuire e svalutare la nostra consulenza e perciò il nostro “valore” agli occhi del cliente. La qualità e la professionalità del servizio si pagano.