Spese di formazione professionale deducibili con “plafond”
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariA partire dal periodo d’imposta 2017, è prevista la deduzione integrale delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale sostenute dai professionisti fino alla soglia annua di euro 10.000. Si ricorda che la vecchia norma (applicabile fino al periodo d’imposta 2016) prevedeva la possibilità di deduzione solamente nella misura del 50% della spesa sostenuta, comprendendo nella “falcidia” anche le spese di viaggio e soggiorno sostenute in occasione del convegno, congresso o simili (nessuna limitazione era invece prevista per le spese di viaggio). Per quanto riguarda le spese per alberghi e ristoranti si doveva, altresì, tener conto dell’ulteriore limitazione prevista dal comma 1, dell’articolo 54, Tuir, secondo cui tali spese sono deducibili nei limiti del 75% del costo sostenuto e, comunque, per un importo non eccedente il 2% dei compensi annui percepiti dal professionista. Come confermato dalla circolare n. 53/E/2008, per le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi e simili si doveva, quindi, dedurre il 50% del 75% (quindi il 37,5%) e, comunque, entro il limite del 2% dei compensi annui.
Lo scenario normativo è decisamente cambiato, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, L. 81/2017, che ha riscritto la seconda parte del comma 5, dell’articolo 54, Tuir, stabilendo che, a partire dal 2017, le spese per l’iscrizione a master e corsi di formazione ed aggiornamento, convegni e congressi sono integralmente deducibili nel limite massimo di spesa pari ad euro 10.000 annui. Nell’ambito di tale plafond sono ricomprese anche le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione all’evento. Rispetto alla precedente previsione normativa è previsto:
- in luogo della deduzione del 50% senza alcun limite massimo, una deduzione integrale fino a concorrenza di una soglia massima di euro 10.000, superata la quale le spese di formazione devono considerarsi integralmente indeducibili;
- che nella determinazione della soglia massima deducibile, oltre alle spese di soggiorno (vitto e alloggio) si deve tener conto anche delle spese di viaggio.
Come anticipato, per la determinazione del “plafond” di 10.000 euro si deve tener conto anche delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione all’evento formativo, poiché si tratta di costi “accessori” e necessari per la spese formativa. Laddove il professionista superi la soglia di euro 10.000, l’indeducibilità colpisce anche le spese di viaggio e soggiorno, non potendo invocare per queste ultime l’applicazione del primo periodo, del comma 5, secondo cui, quale regola generale, le spese per vitto e alloggio sono deducibili per il 75% del costo sostenuto e nei limiti del 2% dei compensi annui. La traduzione pratica della norma avviene nel rigo RE 17 del quadro RE del modello Redditi 2024, in cui è chiesto di indicare:
- in colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione agli eventi formativi indicati in precedenza;
- in colonna 2, l’importo deducibile (non eccedente 10.000 euro) delle spese di formazione, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate nella colonna 1.
Non è chiaro, quindi, il rapporto tra le due colonne in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione della partecipazione all’evento formativo, per le quali pare corretto distinguere due ipotesi:
- se le stesse sono sostenute in occasione del “soggiorno” del professionista nell’ambito dell’evento formativo (si pensi ad esempio all’avvocato di Milano che partecipa ad un convegno a Roma), sono deducibili integralmente e nei limiti di euro 10.000 unitamente alle spese di iscrizione ai corsi (da indicarsi direttamente in colonna 2);
- se le stesse non sono sostenute in occasione del “soggiorno” del professionista nell’ambito dell’evento formativo (ad esempio la spesa di vitto sostenuta nello stesso ambito territoriale in cui il professionista esercita l’attività ed in cui si tiene l’evento), sono deducibili secondo la regola generale in misura pari al 75% (e nei limiti del 2% dei compensi anche se le istruzioni non lo precisano).
La distinzione descritta sembra trovare fondamento logico nella considerazione che la deduzione integrale è riconosciuta, unitamente alle spese di iscrizione al corso, solamente a quelle spese di vitto e alloggio “necessarie”, in quanto il professionista si trova fuori sede rispetto al luogo di svolgimento dell’attività. Al contrario, quando tali spese rientrano in un ambito di “facoltà” del professionista (che non esegue una trasferta per partecipare all’evento formativo) torna ad applicarsi la regola generale della deducibilità limitata. Tale ricostruzione, pur potendo trovare fondamento logico, appare poi nella pratica non sempre facilmente applicabile.