Concordato biennale: “incertezze” sulle ipotesi di cessazione
di Angelo GinexIl D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il “concordato preventivo biennale”, con l’intento di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Tale istituto si rivolge ai contribuenti di minori dimensioni, che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato.
Più precisamente, possono fruire del concordato biennale, in via generale, i soggetti esercenti attività d’impresa e arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli ISA nonché, solo per il solo periodo d’imposta 2024, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014.
Sotto il profilo procedimentale, è stabilito che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La proposta di concordato è elaborata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e delle ulteriori informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, ma sempre nel rispetto della capacità contributiva da questi espressa.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 13/2024, nella ipotesi in cui il contribuente decida di aderire al concordato, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Il successivo comma 2, aggiunge, però, che, in presenza di “circostanze eccezionali”, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Ebbene, con D.M. 14.6.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.6.2024, oltre ad essere approvata la nota tecnica e metodologica in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula la proposta di concordato, sono state precisate le “circostanze eccezionali”, per effetto delle quali il concordato biennale cessa di produrre effetti già a partire dall’anno di imposta in cui si verificano.
In particolare, l’articolo 4 del citato D.M. 14.6.2024, ha individuato le ulteriori cause di cessazione nelle seguenti circostanze eccezionali:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2018;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
- danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
- l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
- la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- sospensione dell’esercizio della professione, dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
Ne deriva che la cessazione del concordato, a norma di legge, potrà operare laddove ricorrano congiuntamente, da un lato, una delle circostanze sopra riportate e, dall’altro, una riduzione del reddito nei termini prima indicati.
Tuttavia, se per la maggior parte delle circostanze previste appare grosso modo agevole il riscontro in capo al singolo contribuente (si pensi, ad esempio, alla presenza di danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, oppure all’impossibilità di accedere ai medesimi locali), desta invece alcune “incertezze” la previsione concernente gli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In relazione a quest’ultima ipotesi (è il caso del terremoto o dell’alluvione, ecc.), si ritiene che, laddove manchi un segno “diretto e tangibile” dell’evento calamitoso sull’attività d’impresa o di lavoro autonomo, potrebbero facilmente sorgere contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate in merito alla sussistenza di un nesso causale tra l’evento calamitoso e la riduzione del reddito.
Quindi, tale circostanza potrebbe prestare il fianco all’Amministrazione finanziaria per una facile contestazione della sua ricorrenza, a meno che non si utilizzi un approccio rigoroso e un parametro univoco, quale potrebbe essere il riferimento all’ambito territoriale interessato dall’evento, anche ove indirettamente collegato al soggetto che subisce una riduzione del reddito (ad esempio, nel caso di terremoto, dovrebbe ritenersi che sussiste un nesso causale anche quando la riduzione del reddito colpisce una società non ubicata nel raggio di incidenza dello stesso, ma indirettamente collegata al territorio terremotato perché si approvvigionava da società ivi presente).