Periodicità di presentazione delle dichiarazioni IMU ancora “problematica” per gli enti non commerciali
di Alessia RadoAll’indomani del termine di presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa al 2023 (prevista per lo scorso 1.7.2024, cadendo il 30.6.2024 di domenica) sono ancora molteplici gli interrogativi che affliggono gli enti non commerciali chiamati ad interfacciarsi con tale adempimento.
Uno dei dubbi riguarderebbe la periodicità di tale adempimento. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, oppure esclusivamente nelle annualità in cui vi sono state variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’IMU?
Per effetto del combinato disposto dell’articolo 1, commi 759 e 770, L. 160/2019, dell’articolo 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 e dell’articolo 73, Tuir, sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU ENC gli enti non commerciali, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
Il comma 770, dell’articolo 1, L. 160/2019, disciplina, nello specifico, le modalità e le tempistiche di presentazione della dichiarazione IMU ENC a valere dallo scorso 1.1.2020. Con riferimento a tale ultimo aspetto viene espressamente previsto che “la dichiarazione deve essere presentata ogni anno”.
Il contenuto della norma è chiaro e non lascerebbe spazio ad interrogativi circa le corrette tempistiche entro cui porre in essere tale adempimento, senonché proprio il citato comma 770 richiamerebbe l’applicazione in toto delle norme di cui al regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 19.11.2012.
Tale Decreto, all’articolo 6, prevede, invece, testualmente che “la dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni”. Ciò alla stregua di quanto disciplinato prima dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 770, L. 160/2019 (e di quanto si rende applicabile tuttora ai soggetti diversi dagli enti non commerciali).
Appare evidente l’esistenza di un presunto “contrasto” circa la periodicità dell’adempimento di cui trattasi tra quanto previsto dall’articolo 1, comma 770, L. 160/2019 e l’articolo 6, D.M. 200/2012, il quale risulterebbe superabile esclusivamente considerando il citato articolo 6 quale una delle norme da ritenersi abrogate, per effetto dell’articolo 1, comma 780, L. 160/2019, in quanto “disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge”. Su tale aspetto occorrerebbe, in ogni caso, una conferma ufficiale, stante l’espresso richiamo nel precedente comma 770 all’applicabilità (di tutte) le norme del D.M. 200/2012, ivi compreso l’articolo 6.
Occorre, quindi, considerare come nel 2020, prima annualità in cui si rendeva applicabile la “nuova disciplina” in materia di dichiarazione IMU degli enti non commerciali, la periodicità dell’adempimento fosse oggetto di “grattacapi” per gli interpreti. Ciò in quanto, non essendo ancora disponibile il nuovo modello e le istruzioni ministeriali necessarie per la presentazione della dichiarazione IMU ENC (come previsto proprio dall’articolo 1, comma 770, L. 160/2019), si rendeva applicabile quanto approvato dal D.M. 26.6.2014 in cui veniva indicato che “la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”. Gli elementi a disposizione con riferimento all’annualità 2020, pertanto, potevano fare propendere il contribuente circa la necessità di agire in conformità alla “vecchia normativa” (oltre che all’articolo 6 D.M. 200/2012) e quindi a voler presentare la dichiarazione IMU ENC solo in caso di variazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell’imposta.
Bisognerà attendere il D.M. 4.5.2023 per assistere all’approvazione del nuovo modello dichiarativo IMU ENC, oltre che ad un cambiamento nelle istruzioni ministeriali in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 770, L. 160/2019. All’interno delle nuove istruzioni viene indicato che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU ogni anno. Tale modello trova applicazione per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021 ed al 2022, entrambe in scadenza in data 30.6.2023 (per effetto della proroga della trasmissione della dichiarazione relativa al 2021, in scadenza il 30.6.2022, da parte del D.L. 198/2022, resasi necessaria proprio per consentire l’adozione del nuovo modello ministeriale).
Ciononostante, il Legislatore non avrebbe ancora provveduto a modificare, in tal senso, anche l’articolo 6, D.M. 200/2012, circostanza che comporta il perdurare delle problematiche sopra evidenziate.
Nel 2024 la situazione di cui sopra non è mutata. Fermo restando il contenuto dell’articolo 6, D.M. 200/2012, è stato quindi approvato un nuovo modello IMU ENC e delle nuove istruzioni dal D.M. 24.4.2024, da applicarsi con riferimento alle dichiarazioni relative al 2023.
Le istruzioni richiamano il contenuto di quelle approvate dal D.M. 4.5.2023 (compreso il riferimento alla periodicità annuale dell’adempimento) aggiungendo che “occorre, altresì, richiamare l’attenzione sull’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, in base alla quale, al di là dell’espressa previsione di cui alle disposizioni appena ricordate, il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.
Viene dato, quindi, specificatamente rilievo all’interno delle istruzioni ministeriali, per la prima volta, ad un precedente di legittimità (fortemente criticato in dottrina) che vincola la spettanza dell’esenzione IMU per gli ENC alla presentazione della dichiarazione.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno (oltre che maggiormente prudente) propendere, nonostante i dubbi circa la corretta periodicità dell’adempimento evidenziati in precedenza, per l’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione IMU ENC, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 770, L. 160/2019 ed alle “nuove” istruzioni ministeriali.
Ciò al fine di evitare il possibile disconoscimento dell’esenzione IMU sui fabbricati detenuti dagli enti non commerciali per finalità istituzionali (previo possesso dei requisiti di Legge) alla luce del precedente giurisprudenziale citato oltre che per poter beneficiare, in caso di accertamento, dell’applicazione di sanzioni in misura ridotta. L’omessa dichiarazione IMU è, infatti, punita con la sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta (con un minimo di 50 euro), mentre la dichiarazione infedele prevede una sanzione più contenuta (dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta).
Qualora gli enti non commerciali non abbiano ancora effettuato tale adempimento, vi possono provvedere versando le sanzioni ridotte per effetto del c.d. “ravvedimento operoso”. Ciò anche se sono decorsi 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione IMU non rendendosi applicabile, per i tributi locali, l’articolo 2, D.P.R. 322/1998. Pertanto, la dichiarazione IMU presentata oltre 90 giorni dal termine di Legge resta in ogni caso, di fatto, una dichiarazione “tardiva”.
In conclusione, alla luce di quanto sopra, si auspica un intervento chiarificatore che provveda a fugare i dubbi degli enti non commerciali circa l’apparente contrasto, tuttora esistente, tra l’articolo 6, D.M. 200/2012 e l’articolo 1, comma 770, L. 160/2019, magari attraverso la modifica della prima norma delle norme citate, in coerenza con il dettato normativo del comma 770 e delle istruzioni ministeriali.