La sorte delle riserve di rivalutazione nelle operazioni di riorganizzazione aziendale
di Ennio VialLa gestione delle riserve di rivalutazione in sospensione di imposta è un tema di estrema delicatezza nelle operazioni di riorganizzazione societaria. Infatti, la mancata ricostituzione delle stesse, ove dovuta, porta uno spiacevole profilo impositivo. Sono rari, infatti, i casi in cui queste possono essere “rottamate”. Generalmente il problema è quello di valutare in che modo debbano essere ricostituite a seguito dell’operazione straordinaria.
Il caso invero più semplice è quello del conferimento di azienda. Le riserve in sospensione rimangono in capo alla conferente. Il patrimonio netto della conferitaria, al contrario, risulta “nuovo di zecca” per cui assume generalmente la natura di riserva di capitale. Analoga previsione è stata inserita dal legislatore nella bozza di regolamentazione della fiscalità della scissione mediante scorporo.
Apparentemente banale appare anche il caso della trasformazione progressiva o regressiva di società. In effetti, tutto dovrebbe procedere senza scossoni significativi se la riserva continua a rimanere iscritta in bilancio. Si tenga ad ogni modo presente che l’iscrizione non può permanere se si tratta di una trasformazione regressiva e la trasformata ha adottato la contabilità semplificata.
Affinché la trasformazione regressiva sia effettivamente neutra, è necessario atterrare sulla contabilità ordinaria.
Una ulteriore questione che, tuttavia, si pone in ipotesi di trasformazione è quella di valutare la natura delle riserve. Atteso che si tratta di riserve di utili in sospensione di imposta, bisogna capire se si tratta di utili di società di persone o di capitali. La questione è stata affrontata nella risposta ad Interpello n. 505 del 10 dicembre 2019.
La citata Risposta affrontava il caso di una società, Alfa, che nel 2014 si è trasformata regressivamente da SRL a SAS. Dopo la trasformazione, ha mantenuto iscritta in bilancio la riserva di rivalutazione immobili ex articolo 15, D.L. 185/2008, con l’indicazione della sua originaria destinazione. La società ha continuato ad adottare il regime contabile ordinario e ciò ha consentito il monitoraggio della riserva, indicandone l’importo nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
Alfa non ha affrancato il saldo attivo di rivalutazione e la riserva così iscritta ha assunto la qualifica di riserva di utili in sospensione d’imposta. La riserva in questione viene distribuita nel corso del 2018. Vengono chiesti chiarimenti circa la corretta tassazione della stessa sia in capo alla società sia in capo ai soci e il conseguente corretto adempimento dichiarativo.
L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, richiama la risposta ad interpello n. 332/2019. La riserva in sospensione d’imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta (2018). Il momento impositivo è quindi da individuarsi nel periodo di imposta in cui le predette riserve sono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio.
Nel caso di specie, il periodo di formazione della riserva corrisponde al 2018: la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorre a formare il reddito della società in tale periodo d’imposta, secondo le regole previste per le società di persone e non ai sensi dell’articolo 170, comma 5, TUIR, [tassazione come società d capitali] il quale presuppone, viceversa, che la riserva sia già confluita, ai fini fiscali, prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente dette.
In caso di scissione, le riserve in sospensione andranno in linea generale ripartite tra scissa e beneficiarie in proporzione ai patrimoni contabili. Solamente se la scissione è implementata nel periodo di sorveglianza, le stesse seguono i beni. Anche la scissione presenta, tuttavia, delle particolarità. Abbiamo visto che nella scissione mediante scorporo, le riserve rimangono alla scissa. Altra particolarità è anche quella della scissione della figlia a favore della mamma. Trattandosi di una scissione con in sé anche natura di fusione, potrebbe, in certi casi particolari verificarsi una parziale o totale rottamazione di dette riserve.
Questo e molti altri temi di carattere operativo verranno affrontati nel Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie in partenza il prossimo 16.10.2024 in versione web.