15 Luglio 2024

Il sintetico sotto la lente del concordato preventivo biennale

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 22, D.L. 78/2010, è intervenuto sui commi 4,5,6,7, e 8 dell’articolo 38, D.P.R. 600/1973, istituendo un nuovo sistema di determinazione sintetica del reddito, che di fatto si sdoppia in due:

  • da una parte, il sintetico puro, fondato sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta;
  • dall’altra parte, l’accertamento fondato sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva, individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze (il primo decreto porta la data del 12.2012; il successivo decreto è del 16.9.2015, ed ha individuato gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto indittivo, per gli anni d’imposta dal 2011 in poi. Decreto abrogato dall’articolo 10, comma 2, D.L. 87/2018, con effetto dall’anno di imposta in corso al 31.12.2016. Da ultimo è stato emanato il D.M. 7.5.2024, sospeso con atto del Viceministro del Mef del 23.5.2024).

Condizione necessaria nel sintetico – in entrambe le due ipotesi – è che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato (comma 6, dell’articolo 38, D.P.R. 600/1973).

Prima di procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo, l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona (o per mezzo di un rappresentante) per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 218/1997, così da permettere di fornire la prova contraria.

Ricordiamo che, per effetto del comma 4, dell’articolo 18, D.L. 78/2010, come modificato dall’articolo 8, comma 8-bis, lett. a), D.L. 16/2012, è stato riscritto l’articolo 44, D.P.R. 600/1973, prevedendo l’invio di una segnalazione, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate, ai Comuni che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate, prima dell’emissione di accertamenti cd. sintetici.  Il Comune di domicilio fiscale del contribuente comunica entro 30 gg. da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Alla luce di ciò, rimane sempre salva la possibilità per gli uffici di utilizzare l’accertamento sintetico di cui all’articolo 38, comma 4, D.P.R. 600/1973 (in attesa dello sblocco del decreto che consente il sintetico, ex comma 5, dell’articolo 38, D.P.R. 600/1973), posto che l’ombrello del concordato preventivo non comprenderà gli accertamenti sintetici basati sulla rideterminazione del reddito complessivo.

Resta fermo che, a fronte dell’accettazione della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti analitici, analitici-induttivi e induttivi, non possono essere effettuati, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato, di cui agli articoli 22 e 33, D.Lgs. 13/2024 (articolo 34, comma 1, D.Lgs. 13/2024).