22 Luglio 2024

Concordato biennale: quando la scelta sull’adesione o meno può essere modificata?

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il nuovo istituto del “concordato preventivo biennale”, al fine di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Esso si rivolge ai contribuenti di minori dimensioni, che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato. Nello specifico, possono fruire del concordato biennale i soggetti esercenti attività d’impresa e arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli ISA nonché, solo per il solo periodo d’imposta 2024, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che aderiscono al regime forfetario.

Sotto il profilo procedimentale, è previsto che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta di concordato per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Ovviamente, il contribuente è assolutamente libero di aderire o meno alla proposta di concordato. Al riguardo, nella relazione illustrativa al D.Lgs. 13/2024, è stata sottolineata l’“estrema importanza che assume la tempestività nell’accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma”.

Dunque, occorre chiedersi se il contribuente possa modificare la propria scelta sull’adesione o meno in un secondo momento. Siamo, cioè, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già presentato la dichiarazione, ma successivamente intenda modificare la scelta effettuata.

Si consideri che l’articolo 35, comma 1, D.Lgs. 13/2024, esclude l’applicazione della remissione in bonis per l’adesione al concordato preventivo biennale.

In virtù di ciò e delle tempistiche dell’istituto in esame, si ritiene, quindi, necessario distinguere tra dichiarazione correttiva, tardiva e integrativa.

In particolare, la dichiarazione correttiva è quella presentata entro gli ordinari termini di presentazione, al fine di sostituire la precedente dichiarazione oggetto di modifica. Tale dichiarazione sostituisce integralmente quella trasmessa precedentemente e non sconta l’irrogazione di alcuna sanzione.

In questo caso si ritiene possibile modificare la scelta compiuta in origine circa l’adesione o meno al concordato biennale, tenuto conto che l’intento del legislatore di raccogliere adesioni tempestive all’istituto risulterebbe comunque soddisfatto.

Inoltre, si consideri che il medesimo principio è stato applicato dalla stessa Amministrazione finanziaria in tema di ISA quando, nel contesto della circolare n. 16/E/2020, ha precisato che: “a seguito dell’applicazione degli ISA, un contribuente può accedere alle premialità se raggiunge un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell’esito dell’applicazione degli ISA risultante dall’ultima dichiarazione presentata entro i termini ordinari”.

Passando alla dichiarazione tardiva, che è quella trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, occorre rilevare che essa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, è considerata valida, ma resta ferma l’applicazione delle sanzioni per il ritardo.

Anche mediante tale dichiarazione, che – come detto – dalla legge stessa è considerata valida, si ritiene possibile modificare la scelta compiuta originariamente, considerato altresì che la tempestività dell’adesione può dirsi ugualmente assicurata in tale ipotesi.

Peraltro, anche in questo caso, il medesimo principio è stato applicato dall’Agenzia delle entrate in tema di ISA, quando nel contesto della risposta a interpello n. 31/2020, ha chiarito che il contribuente ha diritto a beneficiare delle premialità anche considerando il punteggio ISA derivante dalla dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

Infine, la dichiarazione integrativa è quella presentata, una volta scaduti gli ordinari termini di presentazione, al fine di emendare una precedente dichiarazione validamente e tempestivamente presentata. A seguito della modifica dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998, tale dichiarazione (sia a favore che a sfavore dei contribuenti) può essere presentata entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità.

In tale ipotesi, si ritiene che, da un lato, la previsione di cui all’articolo 35, comma 1, D.Lgs. 13/2024, la quale esclude l’applicazione della remissione in bonis per l’adesione al concordato biennale, e, dall’altro, il mancato rispetto dell’esigenza legislativa (ovvero, la tempestività dell’adesione), depongono a sfavore della possibilità di modificare la scelta in origine operata.