22 Luglio 2024

Aspetti particolari del monitoraggio delle cripto-attività

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il monitoraggio delle cripto-attività, a partire dal 2023, presenta non pochi dubbi applicativi. Partiamo da quelle che sono le certezze.

Innanzitutto, non vi è dubbio che, a partire dal 2023, stante la normativa in vigore, tutte le cripto-attività sono oggetto di monitoraggio.

Diversamente, fino al 2022, come chiarito dalla circolare n. 30/E/2023, le cripto-attività (diverse dalle valute virtuali) non erano oggetto di monitoraggio fiscale.

Quest’anno il quadro W fa il suo debutto nel Modello 730. La novità non è di poco momento, in quanto il professionista incaricato deve apporre, sul suddetto modello, il visto di conformità. Ovviamente, se l’apposizione del visto può non generare particolari disagi di fronte ad una certificazione di lavoro dipendente, ben altra cosa è apporre il visto di conformità ad un quadro W.

In chiave rassicurante, la circolare n. 12/E/2024 ha chiarito, tuttavia, che il visto di conformità non serve in caso di solo monitoraggio.

Si tratta di un chiarimento interessante che, però, avrà poco spazio con le cripto-attività, atteso che tali attività sono soggette all’ imposta sulle cripto-attività, a decorrere dal 2023.

Più interessante, invece, è il chiarimento contenuto nel citato documento di prassi, per cui il valore finale di cui alla colonna 8 del quadro W non è oggetto di visto di conformità.

In sostanza, il visto di conformità rimane confinato alla casistica del credito per le imposte estere (colonna 12 del quadro W) che verosimilmente non troverà frequente compilazione in presenza di cripto-attività.

La compilazione della colonna 8 del quadro W, tuttavia, porta con sé il problema della valorizzazione.

L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 12/E/2024, chiarisce che, in prima battuta, occorre fare riferimento al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’Exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa cripto-attività.

Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma, dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.

Da ultimo, se non si riesce a determinare il valore di mercato con nessuno dei due metodi, deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

Il costo di acquisto, pertanto, trova applicazione in casi meramente residuali.

In ogni caso, la circolare n. 12/E/2024 esclude che l’individuazione del valore possa avvenire mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal contribuente.

Altro tema connesso alla valorizzazione delle cripto-attività attiene alla possibilità di una valorizzazione cumulativa.

Nella videoconferenza dello scorso 1.2.2024 è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se il monitoraggio cumulativo delle cripto-attività sia ancora ammesso o se il contribuente si debba ora dilettare a monitorare rigo per rigo ogni singola cripto-attività.

L’Agenzia delle entrate ritiene ammissibile il monitoraggio cumulativo, confermando l’approccio della circolare n. 30/E/2023 e della precedente circolare n. 12/E/2016 in tema di dossier titoli.

Purtroppo, il quesito è riproposto nella circolare n. 12/E/2024, ma la risposta appare meno appagante.

Si legge, infatti, che “in base alle istruzioni rese nel paragrafo 18.48.3.3 “Determinazione Cripto Attività” della circolare di liquidazione del modello 730/2024 [Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68478/2024], per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria”.

Vogliamo sperare che il quesito voglia solo ricordare quelle che sono le istruzioni e che non sia inteso come una rivisitazione delle tesi espresse nelle circolari segnalate in precedenza.

In tema di tassazione dei redditi connessi alle cripto-attività, ricordiamo il precedente contributo dello scorso 25.3.2024 “Debutto delle criptoattività nel quadro RT”.

Questi e altri temi verranno approfonditi nel seminarioTassazione e monitoraggio delle criptoattività” previsto per il prossimo 24.10.2024.