La ripartizione dei contributi GSE ai membri delle CER costituite in forma di enti non commerciali
di Mauro MuracaMolto alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema delle comunità energetiche rinnovabili (CER), alla luce anche degli importanti incentivi (in gran parte di provenienza comunitaria) messi a disposizione per favorire la transizione energetica.
Tra questi incentivi si segnala una vantaggiosa tariffa incentivante (per la durata di 20 anni), da applicarsi sull’energia condivisa (o meglio, virtualmente consumata) dagli stessi membri della Comunità energetica durante le ore di esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile appartenenti alla medesima configurazione.
Nel dettaglio, è riconosciuta alla CER una tariffa incentivante costituita da una parte fissa (80 euro sotto i 200 kW, 70 euro tra 200 kW e 600 kW e 60 euro sopra i 600 kW) e una parte variabile (da un minimo di zero euro ad un massimo di 40 euro/MWh), a cui si aggiunge la maggiorazione di 4 euro/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) e di 10 euro/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
Oltre alla tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa, spetta alla CER anche un corrispettivo di valorizzazione (definito dall’ARERA) a rimborso di alcune componenti tariffarie che, per il 2024, ammonta a 10,57 €/MWh.
I produttori degli impianti ammessi in una Comunità energetica possono, inoltre, valorizzare tutta l’energia immessa in rete, cedendola al mercato o richiedendone il ritiro al GSE, tramite il servizio del Ritiro Dedicato (prezzo minimo garantito per l’anno 2024 pari a 46,4 €/MWh fino a 1.500 MWh).
Dal punto di vista prettamente fiscale, stando ai chiarimenti di prassi in materia (risposta a interpello n. 37/2022), la Tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa e il corrispettivo di valorizzazione non assumono rilievo, ai fini delle imposte dirette, se la Comunità opera come soggetto non commerciale. Diversamente, le somme incassate dalla comunità energetica per la cessione dell’energia tramite il servizio del ritiro dedicato (RID) assumono rilevanza fiscale solo per la quota di energia ceduta (eccedente l’autoconsumo istantaneo).
Da qui la problematica circa il corretto trattamento impositivo da riservare a tali ultimi importi, qualora incassati direttamente dalla CER (e da questa distribuiti), in forza di un rapporto di mandato senza rappresentanza – sottoscritto appunto tra la comunità energetica (in persona del suo referente) e i singoli partecipanti – per la «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE».
La problematica è stata affrontata e risolta nel contesto della risoluzione n. 37/E di ieri, 22.7.2024, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle CER costituite in forma di enti non commerciali. L’agenzia delle entrate preliminarmente ricorda che il corrispettivo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri (e non in capo alla CER), con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto. Così, ad esempio, rientrano nella categoria dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir), i corrispettivi incassati da un gruppo di condomìni composti da persone fisiche (che non esercitano attività d’impresa), ovvero da un gruppo di comunità energetiche strutturate come enti non commerciali (risoluzione n. 18/E/2021 e risposta interpello n. 37/2022).
Un altro importante chiarimento contenuto nella risoluzione n. 37/E/2024 – che attiene l’aspetto civilistico/giuridico, piuttosto che quello fiscale – è quello secondo cui l’attribuzione degli incentivi incassati dalla CER costituita nella forma di Ente del terzo settore ai propri associati non costituisce aggiramento del principio sancito dall’articolo 8 del C.T.S., il quale vieta “la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali”.
Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, posto che “l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari” deve escludersi che “l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima possa considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi «profitti finanziari”.