Rettifiche alla determinazione catastale del reddito delle società agricole in opzione – parte II
di Luigi ScappiniIn un precedente contributo ci siamo occupati di analizzare le conseguenze, da un punto di vista di determinazione del carico fiscale, della scelta, da parte delle società agricole, di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, di optare per la determinazione del reddito secondo le regole dell’articolo 32, Tuir e, quindi, su base catastale.
Punto di partenza è, come affermato dalla prassi nella circolare n. 50/E/2010, per poter optare per la determinazione del reddito, che rimane comunque di impresa come affermato dall’articolo 3, D.I. 213/2007, è necessaria la sussistenza dei requisiti richiesti fin dall’inizio del periodo d’imposta.
Si ricorda come essi consistano nella previsione nella ragione sociale (o nella denominazione sociale) della locuzione “società agricola” e nel prevedere l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ.
Quest’ultimo requisito, ovviamente, deve essere verificato nella sua praticità, ovverosia, non è sufficiente prevedere solamente l’esercizio esclusivo, ma anche rispettarlo (in senso conforme la circolare n. 50/E/2010 richiamata).
L’opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva utile e, in caso di mancato esercizio, si renderanno applicabili le sanzioni amministrative senza tuttavia decadenza dall’opzione.
Una volta optato per la determinazione del reddito secondo le regole catastali, come detto, il D.I. 213/2007 detta le regole da applicare in ragione della circostanza che, da un lato si deve sempre ricordare che si opera comunque in un regime di impresa e, dall’altro che vi possono essere dei component di reddito che per svariati motivi possono avere la loro rilevanza in vigenza di tale opzione.
Ne sono un esempio i componenti di redditi rinviati in forza di norme di legge o ancora le perdite.
Utile per comprendere il corretto comportamento da adottare è quanto affermato nella risoluzione n. 28/E/2018; documento di prassi che affronta vari temi legati all’opzione e che, insieme alla più volte richiamata circolare n. 50/E/2010, rappresenta la “stella polare” da seguire per orientarsi in sede di determinazione dell’imponibile.
La risoluzione n. 28/E/2018, in particolare, sgombra i dubbi in merito alla possibilità, da parte di una società agricola che abbia optato per la determinazione del reddito su base catastale, di poter accedere al consolidato di gruppo, ai sensi dell’articolo 117 e seguenti, Tuir, in quanto tale forma societaria non rientra nel novero di quelle per le quali, ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 126, Tuir, viene inibita tale possibilità.
Il comma 1, dell’articolo 126, Tuir, richiamato, infatti, stabilisce che “non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società”. Tale inciso è da intendersi, come chiarito nella Relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 344/2003 non alla “diversità delle attività economiche svolte”, ma ai “trattamenti tributari differenziati per effetto di una diversa aliquota di imposta”.
Il successivo comma 2, invece, prevede l’esclusione dal consolidato “nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione”.
Ma, ancor più interessante, in termini generali, sono i chiarimenti forniti in merito alla possibilità da parte della società istante di poter utilizzare, ad abbattimento del reddito fondiario dichiarato, le eccedenze di interessi passivi, esposte in dichiarazione, e provenienti da un esubero derivante dall’applicazione, in un periodo di imposta anteriore all’opzione per la determinazione catastale, delle regole previste dall’articolo 96, Tuir.
L’Agenzia delle entrate nega l’utilizzo di tali eccedenze in quanto “il legislatore, ogniqualvolta ha voluto far concorrere in modo ordinario e analitico alla determinazione del predetto reddito alcune componenti, ha espressamente richiamato le relative norme del TUIR.”; come a dire che se non espressamente previsto dal Decreto, le componenti reddituali, positive o negative, che si originano in vigenza del regime opzionale, devono considerarsi come “inglobate” nel reddito fondiario dichiarato. Questo sta a indicare, ad esempio, che se una Srl agricola ha l’obbligo di revisione legale, i relativi costi connessi risulteranno indeducibili.