La responsabilità fiscale del cessionario d’azienda
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNella gestione di un’operazione di trasferimento d’azienda, un aspetto certamente delicato è costituito dalla responsabilità del cessionario per eventuali debiti contratti dal cedente prima della cessione dell’azienda (o del ramo d’azienda). In ambito civilistico, sussistono due disposizioni normative che disciplinano la materia, e più precisamente la norma “generale” dell’articolo 2560 cod. civ., in cui si prevede una responsabilità anche del cessionario, sia pure limitatamente ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, e l’articolo 2112 cod. civ. per i debiti verso i dipendenti, nel qual caso la responsabilità del cessionario non ammette alcuna deroga.
In ambito tributario, il legislatore ha previsto disposizioni normative volte a tutelare le ragioni dell’erario, al fine di evitare che, a seguito di un’operazione di cessione d’azienda, possa derivarne un danno al fisco. Con tale obiettivo, l’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, prevede una responsabilità fiscale del cessionario solidale, sussidiaria e limitata. In primo luogo, è importante precisare che l’oggetto della responsabilità riguarda l’imposta e le sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione dell’azienda e nei due precedenti, nonché per quelle irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in periodi precedenti. Relativamente a tale aspetto, la circolare n. 180/E/1998 ha interpretato in modo estensivo il concetto di violazioni “commesse”, facendovi rientrare non solo quelle accertate definitivamente dall’Amministrazione finanziaria (ad esempio, derivanti da un avviso di accertamento), ma anche quelle meramente constatate da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, ma non ancora trasfuso in un vero e proprio atto accertativo.
Relativamente all’aspetto della sussidiarietà, il comma 1, del predetto articolo 14, D.Lgs. 472/1997, dispone che il cessionario può chiedere il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed eventualmente rispondere del debito residuo che risulta successivamente all’azione esecutiva posta in essere nei confronti del dante causa.
Per quanto concerne, invece, la limitazione della responsabilità, i commi 1 e 2, dell’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, precisano che l’obbligazione del cessionario è limitata al debito, risultante dalla data del trasferimento dell’azienda, risultante dagli atti dell’Amministrazione finanziaria e, comunque, entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda trasferito. Relativamente al valore dell’azienda, la circolare n. 180/E/1998 evidenzia che si deve aver riguardo al valore accertato dal competente Ufficio delle entrate ovvero, in mancanza, a quello dichiarato dalle parti nell’atto di trasferimento.
Il successivo comma 3 consente all’interessato (cessionario) di far venir meno in toto la propria responsabilità. In particolare, è possibile richiedere agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti. In base a tale richiesta, il cessionario è liberato se, alternativamente, il certificato rilasciato risulta negativo, ovvero se decorrono inutilmente 40 giorni dalla data della richiesta, nel qual caso si applica il principio del silenzio assenso. Evidenziando che la responsabilità fiscale del cessionario si rende sempre applicabile, anche in presenza di certificato liberatorio, qualora la cessione dell’azienda sia stata eseguita in frode dei crediti tributari, anche mediante cessione frazionata dei singoli beni, è opportuno, nella gestione dell’operazione, richiedere, comunque, il certificato in questione, già in sede di stipula del contratto preliminare, così da evitare successive spiacevoli sorprese per il cessionario dell’azienda. Va evidenziato, tuttavia, che il cessionario non può ritenersi libero da responsabilità relativamente al periodo intercorrente tra la data di rilascio del certificato e quella in cui è effettuato il trasferimento, ragion per cui sarebbe opportuno non far trascorrere un lasso temporale eccessivo tra la data del preliminare e quella del contratto definitivo.