La neutralità fiscale costa cara, il governo mette le mani nelle tasche dei professionisti
di Goffredo Giordano di MpO PartnersDa anni professionisti, associazioni di categoria e stampa specializzata hanno evidenziato che il sistema fiscale italiano non agevola, anzi frena, la riorganizzazione tra professionisti rendendo, di conseguenza, difficoltosa la gestione del passaggio generazionale.
Dopo anni di proposte di legge non andate a buon fine nell’agosto del 2023 il Legislatore ha inteso riformare la materia con la Legge n. 111 del 9 agosto 2023 (c.d. Delega al Governo per la riforma fiscale) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 ed entrata in vigore il 29 agosto 2023 (si ricorda che il Governo ha 24 mesi di tempo, dall’entrata in vigore della legge, per l’approvazione dei vari decreti attuativi).
Tale norma prevede “la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”.
Con comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 79 del 30/4/2024, il Governo informa di aver emanato un Decreto Legislativo attuativo della Legge Delega, il quale introduce il principio di neutralità fiscale con riferimento a “operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.”
Da qualche settimana circola sul web una bozza del Decreto che al momento è all’esame del Parlamento per eventuali osservazioni prima di riapprodare al Governo per l’approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nonostante il contenuto della bozza favorisca (finalmente) la riorganizzazione tra professionisti lo stesso, però, nasconde delle vere e proprie sorprese che, qualora confermate, rischiano di penalizzare pesantemente i processi di aggregazione professionale, inficiando gli effetti positivi che si propone l’introduzione del principio di neutralità fiscale.
Più precisamente l’introduzione del nuovo articolo 54-sexies del Tuir (in merito alle Spese relative a beni ed elementi immateriali) prevede che “Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.”.
Ad oggi, cosa prevede l’attuale disciplina fiscale sulla deducibilità del costo di acquisizione della clientela di uno studio professionale?
La c.d. Legge Bersani-Visco, diventata maggiorenne il 4 luglio u.s., ha colmato un vuoto normativo con l’introduzione del comma 1, quater all’articolo 54 del TUIR.
Tale norma ha fatto rientrare tra i redditi di natura professionale anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale.
Quindi se da una parte il professionista cedente dichiara quanto percepito per la cessione della clientela come reddito da lavoro autonomo (criterio di cassa), dall’altra, il professionista acquirente può dedursi il costo, equiparato ad una prestazione professionale (criterio di cassa).
Di questo avviso l’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n.108/2002. In tale intervento l’Agenzia delle Entrate afferma che il costo per l’acquisizione della clientela è deducibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale.
Se la norma contenuta nella bozza del Decreto venisse confermata si andrebbe a creare una distorsione in quanto il professionista cedente procede alla tassazione dei compensi utilizzando il principio di cassa e parte acquirente deduce il costo in diciotto anni disattendendo tale principio.
Proviamo a fare un esempio.
Un professionista compra uno studio professionale per un corrispettivo pari a 250.000 euro con un pagamento rateizzato in 5 anni.
Con la normativa attuale il cedente dichiara redditi da lavoro autonomo per 250.000 euro per 5 anni e di converso l’acquirente può dedursi lo stesso importo per gli stessi anni, seguendo, appunto, il principio di cassa. Secondo la nuova normativa nulla cambierebbe per il professionista cedente, mentre per quello acquirente vi sarebbe una deducibilità fiscale di 13.889 per 18 anni.
Nel seguente prospetto il trattamento fiscale (attuale e futuro) delle parti: