2 Agosto 2024

L’Imu resta indeducibile per gli immobili merce

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La deduzione dell’Imu dal reddito d’impresa è in ogni caso esclusa per gli immobili merce, anche se classificati in categoria diversa da quella abitativa. Con la legge di stabilità 2014, e successive modifiche, è stato introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, la possibilità di dedurre, ai fini della determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’Imu relativa agli immobili strumentali, la cui misura, a partire dal 2023, è divenuta integrale.

Ricordando che la deduzione non opera ai fini Irap, l’aspetto più critico per l’applicazione delle predette disposizioni risiede nell’individuazione degli immobili interessati dalla deduzione parziale dell’Imu, i quali devono rientrare nella categoria degli immobili strumentali. Trattandosi di una norma che consente la deduzione dal reddito d’impresa, è evidente che deve aversi riguardo alle disposizioni del Testo unico, e più precisamente all’articolo 43, comma 2, Tuir, secondo cui gli immobili strumentali si distinguono nelle seguenti due categorie:

  • per “natura”, in quanto non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni, che mantengono la strumentalità anche se non utilizzati o concessi in locazione o comodato. Rientrano in tale ambito gli immobili classificati in categoria A/10, B, C, D ed E;
  • per “destinazione”, nel qual caso a prescindere dalla classificazione catastale il bene è utilizzato direttamente ed esclusivamente dall’impresa per lo svolgimento dell’attività propria. In tale ambito, ad esempio, possono rientrare anche gli immobili classificati in categoria abitativa (da A/1 ad A/9), destinati a sede legale od operativa dell’impresa.

Rientrano, altresì, nella categoria degli immobili strumentali per destinazione le abitazioni concesse in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano la loro attività. In tal caso, tuttavia, la strumentalità è temporanea, in quanto a norma dell’articolo 95, comma 2, ultimo periodo, Tuir, prevede che tali immobili siano strumentali per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza e per i due successivi. Terminato tale periodo, i beni in questione perdono la strumentalità e la conseguente possibilità di deduzione dell’Imu.

Restano esclusi, quindi, dalla deduzione dell’Imu, sia gli immobili non strumentali di cui all’articolo 90, Tuir (cd. immobili “patrimonio”), sia quelli oggetto dell’attività propria dell’impresa (immobili merce), la cui valutazione avviene secondo le disposizioni contenute nell’articolo 92, Tuir, a prescindere dalla natura degli stessi. In altre parole, nell’ambito degli immobili merce, non rileva la categoria catastale degli stessi, poiché a prescindere dalla classificazione gli stessi mantengono la medesima natura di beni destinati alla vendita, in quanto oggetto dell’attività propria dell’impresa; a tal fine non sono nemmeno invocabili le disposizioni in ambito Iva, che distinguono la categoria dei fabbricati strumentali in funzione in relazione alla categoria catastale, e non in base alla classificazione contabile degli stessi. Secondo l’articolo 10, n. 8, 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972, infatti, le regole di applicazione dell’Iva (imponibilità od esenzione) delle relative cessioni o locazioni di immobili prescindono dall’allocazione contabile dei beni, e quindi dal trattamento nell’ambito del reddito d’impresa, avendo riguardo alla sola classificazione catastale del bene. Tuttavia, come detto, poiché la deduzione dell’Imu opera nella determinazione del reddito d’impresa, l’individuazione della strumentalità dell’immobile non può che avvenire secondo le regole previste dal Tuir.