Le tempistiche della detrazione dell’Iva in importazione e i documenti utilizzabili
di Roberto CurcuQuando nasce il diritto alla detrazione dell’Iva in importazione? La domanda viene posta spesso, soprattutto nei periodi a cavallo di due anni solari, in quanto dalla reingegnerizzazione delle procedure di importazione avvenuta nel 2022, l’Amministrazione finanziaria non si è mai espressa.
Era il 2021 quando l’Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 13, precisò “…che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma, i) sostanziale (avvenuta esigibilità dell’imposta), ii) formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale). In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato articolo 25 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.
Sulla base del fatto che il requisito sostanziale, in importazione, è il pagamento dell’imposta, che avviene con l’accettazione della dichiarazione di importazione e, quindi, con lo svincolo della merce, il dubbio che nasceva riguardava il requisito formale, cioè il momento in cui l’importatore entra in possesso del documento contabile che certifica tale pagamento di Iva.
Sulla questione la Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano ha recentemente pubblicato il principio interpretativo n. 4, nel quale precisa che, a proprio avviso, “Nelle importazioni reingegnerizzate il dies a quo ai fini dell’esercizio della detrazione Iva è individuabile nella data di svincolo; da detto momento l’importatore può infatti disporre, direttamente o tramite dichiarante/rappresentante doganale, di tutte le informazioni, ancorché smaterializzate, necessarie per l’esercizio del diritto alla detrazione e l’annotazione da effettuare nel registro acquisti ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 633/72, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 19 del medesimo decreto”. In questo senso, il principio evidenzia di non ritenere corretto, pur in mancanza di chiarimenti ufficiali, individuare il dies a quo con la data di generazione – essenzialmente perché non statica e mutevole ad ogni download anche reiterato – del prospetto di riepilogo o del prospetto di sintesi, riportando delle dettagliate argomentazioni, tra le quali la natura di tali prospetti dei dati informatici presenti nel sistema dell’Agenzia delle Dogane.
L’individuazione del corretto dies a quo per la detrazione dell’Iva in importazione ha dei risvolti pratici molto limitati per quelle che sono le importazioni che si realizzano durante l’anno, mentre ha degli impatti molto importanti per quanto riguarda le operazioni a cavallo di anno. Infatti, considerato che la detrazione dell’Iva deve essere esercitata nella dichiarazione Iva dell’anno in cui è nato il diritto, se l’importazione è avvenuta nell’anno N, ma il prospetto è giunto all’addetto delle registrazioni contabili solo nell’anno N+1, è importante che tale registrazione influenzi i saldi dell’Iva dell’anno N, e sia rappresentata nella dichiarazione Iva di tale anno. In questo senso, il principio della Fondazione ricorda la problematica del “dies a quem”, ritenendo praticabile la correzione di eventuali dichiarazioni del passato tramite l’istituto della dichiarazione integrativa, ancorché si potrebbe dire che “non viene suggerita la corsa alla correzione delle dichiarazioni del passato” mediante tale strumento. Infatti, anche qualora l’Amministrazione finanziaria confermasse la tesi della Fondazione, lo stesso Ente evidenzia che dovrebbe esserci una tolleranza da parte della stessa Amministrazione finanziaria, legata in particolare alla mancanza di chiarimenti, alle difficoltà tecniche avvenute nella prima fase, al fatto che i dati delle importazioni non sono attualmente gestiti nelle precompilate, e – non da ultimo – al fatto che l’atteso decreto legislativo di riforma del sistema Iva, dovrebbe modificare anche le tempistiche di detrazione per le operazioni a cavallo di anno (c’è anche da capire, quindi, se, ed eventualmente come, le prossime modifiche interverranno per il caso in analisi).
Ulteriore argomento affrontato dal principio interpretativo della Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano è quello dei documenti necessari per esercitare il diritto; non tutti gli importatori, infatti, sono in possesso delle credenziali di accesso al sito dell’Agenzia delle Dogane, e “registrano” il documento che viene consegnato loro dal dichiarante doganale (spedizioniere doganale o corriere); talvolta tali ultimi soggetti consegnano all’importatore le copie dei prospetti di riepilogo e di sintesi ma, soprattutto i corrieri, sono soliti consegnare dei “documenti di cortesia”.
Circa la validità di tali documenti, l’Agenzia delle entrate si era espressa con risposta ad Interpello n. 417/2022, non negando – viene evidenziato nel documento della Fondazione – la potenziale efficacia di tali “documenti di cortesia”, ma limitandosi a specificare di non potersi esprimere sull’idoneità degli stessi, non potendo verificare in sede di interpello se tali documenti possiedono le stesse garanzie di affidabilità di quelli prodotti dal sistema informativo doganale. Sul punto, considerato che l’unica informazione “originale” che esiste sono i dati informatici presenti nel sistema dell’Agenzia delle Dogane, la Fondazione evidenzia che la validità di eventuali “riproduzioni analogiche” non sta nel “layout” (che quindi non deve necessariamente rispettare quello dei prospetti proposti con gli allegati alla circolare 22/D/2022), ma nella conformità e coerenza delle informazioni in essi contenute (numero MNR, importi, data di svincolo, ecc.).