Ammessa la cessione di quote rivalutate alla holding
di Ennio VialCon la risposta ad interpello n. 169 del 12.8.2024, l’Agenzia delle entrate si è espressa in merito all’eventuale profilo abusivo di una riorganizzazione societaria, nell’ambito della quale uno dei soci cede le proprie quote all’uopo rivalutate (ex L. 448/2001) agli altri soci.
Il caso concreto ha ad oggetto una società Alfa partecipata da tre fratelli: Tizio, Caio e Sempronio. I tre soggetti sono anche amministratori della società ed hanno tutti prole.
A causa dei loro difficili rapporti, i soci intendono procedere ad una riorganizzazione societaria, ridefinendo gli assetti proprietari in modo di garantire, al contempo, il passaggio generazionale di ALFA per quanto attiene a Tizio e a Caio, e la fuoriuscita di Sempronio, in quanto non più interessato a proseguire nell’attività imprenditoriale.
A tal fine, Tizio e Caio costituiscono due personal holding (Newco1 e Newco2) mediante conferimento, ai sensi dell’articolo 177, comma 2 bis, Tuir. Le due personal holding acquistano le quote rivalutate di Sempronio. L’aspetto interessante che emerge dalla lettura dell’istanza di interpello è rappresentato dal fatto che le 2 Newco accendono due finanziamenti bancari, per disporre della provvista necessaria per saldare l’acquisto delle quote di Sempronio.
I tre istanti chiedono all’Agenzia delle entrate se la riorganizzazione possa essere qualificata come abusiva. In particolar modo, essi si interrogano se il corrispettivo incassato da Sempronio possa essere riqualificato come dividendo riconducibile alla fattispecie del recesso tipico (fattispecie per la quale non assumerebbe rilevanza la rivalutazione).
Sul punto, si ricorda, infatti, che in caso di recesso c.d. “tipico“, le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale. Nell’ipotesi, invece, di recesso c.d. “atipico”, che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain). Come chiarito dalla circolare n. 16/E/2005, il valore delle partecipazioni “rivalutate” è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, “in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate“.
In buona sostanza, il recesso tipico genera dividendi, mentre quello atipico genera un capital gain che può essere azzerato con la rivalutazione effettuata.
I timori manifestati dai soci derivano forse dalla precedente risposta ad interpello n. 341/2019, ove l’Agenzia delle entrate aveva cassato un’operazione simile. In realtà, il caso in esame differisce dal precedente esaminato nel 2019.
L’Agenzia, pertanto, dà il via libera alla prospettata riorganizzazione ritenendola non abusiva, in quanto non sussistono gli estremi per ravvisare un risparmio fiscale indebito.
Nel dettaglio, i due conferimenti, ex articolo 177, comma 2 bis, Tuir, non sono abusivi, in quanto finalizzati a costituire due personal holding propedeutiche ad un ordinato passaggio generazionale dei soci Tizio e Caio che intendono, per quanto riguarda Tizio, donare la nuda proprietà della propria quota ai figli, mentre Caio intende, oltre che gestire il passaggio generazionale, gestire anche i poteri attribuibili alla minoranza e il godimento dei dividendi.
Parimenti, non è abusiva la cessione delle quote di Sempronio, preventivamente rivalutate.
Del resto, l’Agenzia delle entrate, in un caso analogo, affrontato con la risposta ad interpello n. 242/2020, aveva già avuto modo di affermare che: “La cessione delle partecipazioni, previamente rivalutate, detenute dai soci uscenti appare operazione fisiologica per la fuoriuscita definitiva dalla compagine sociale di ALFA da parte dei soci uscenti, non integrando perciò alcun vantaggio fiscale indebito”.
Si tratta della stessa situazione riproposta nell’interpello in questione ove Sempronio, dopo aver ceduto le proprie quote esce di scena definitivamente sia come socio che come amministratore.