Effetti delle dimissioni del sindaco unico di Srl in caso di inerzia dei soci
di Fabio LanduzziGian Luca AncaraniIl comma 5, dell’articolo 2477, cod. civ., dispone che l’assemblea dei soci di srl che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al comma 2, dello stesso articolo 2477, cod. civ., deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore e che, se i soci non vi provvedono, la nomina compete al Tribunale previa richiesta di “qualsiasi soggetto interessato”, oppure previa “segnalazione del conservatore del registro delle imprese“. Il rimedio previsto dall’articolo 2477, comma 5, cod. civ., con l’intervento dell’Autorità giudiziaria, è collegato, dal punto di vista letterale, alla sola causa di innesco rappresentata dal superamento dei limiti dimensionali, ricorrendo nella circostanza l’inerzia dei soci; si pone, allora, l’interrogativo circa il fatto che tale rimedio possa essere esteso anche ad altre ipotesi di mancata nomina da parte dei soci dell’organo di controllo e/o del revisore come, ad esempio, al ricorrere delle dimissioni del sindaco unico, o se invece prevalga una interpretazione restrittiva della norma, rimanendo perciò l’intervento dell’Autorità giudiziaria circoscritto al solo caso della mancata nomina in presenza del predetto superamento dei parametri dimensionali.
Di fronte a questo interrogativo, peraltro tutt’altro che secondario nella pratica professionale e pieno anche di risvolti potenzialmente critici, emerge un parziale vuoto normativo e un conseguente contrasto giurisprudenziale. In merito, è stata oggetto di vari commenti l’ordinanza del 14.1.2021 con cui il Tribunale di Milano ha:
- da una parte, affermato di condividere l’orientamento per il quale l’istituto della prorogatio non opera per i sindaci, non essendo prevista da alcuna specifica norma, trattandosi peraltro di un orientamento seguito anche dal Registro delle imprese di Milano, con conseguente iscrizione d’ufficio ex articolo 2190, cod. civ., della cessazione dei sindaci dalla carica per dimissioni, una volta che le stesse siano comunicate alla società e che questa sia rimasta inerte circa la loro sostituzione;
- dall’altra parte, affermato che nel caso di dimissioni del sindaco (e revisore) di srl e di inerzia dell’assemblea nella nomina del suo sostituto, il Tribunale non può provvedere alla nomina poiché l’articolo 2477, cod. civ., sarebbe una norma eccezionale che non troverebbe, quindi, applicazione analogica, al di fuori dell’ipotesi specificamente contemplata dalla norma stessa. In altre parole, secondo il Tribunale di Milano, rispetto all’inerzia dei soci nella sostituzione del sindaco di srl dimissionario prevarrebbe una interpretazione restrittiva della norma che precluderebbe il potere di intervento dell’Autorità giudiziaria, al di fuori del caso del superamento – e solo per la prima volta – dei limiti dimensionali prescritti dal Codice civile.
L’interpretazione letterale della norma, quindi, limiterebbe il potere di nomina del Tribunale soltanto in caso di approvazione del bilancio d’esercizio che rende obbligatorio, per la prima volta, l’organo di controllo e/o il revisore, mentre non si avrebbe potere di intervento del Tribunale qualora la carica venisse meno per altre ragioni come le dimissioni, la decadenza o il decesso.
Di diverso avviso, pochi anni prima, precisamente nel 2019, era stato il Tribunale di Torino, il quale aveva affermato che il potere di intervento del Tribunale si realizzerebbe, non solo nel caso in cui sussiste per la srl per la prima volta l’obbligo di nominare l’organo di controllo ex articolo 2477, comma 5, cod. civ., e i soci non vi provvedano entro 30 giorni, bensì in tutti i casi in cui si constati il superamento dei limiti (perciò, non solamente per la prima volta) e vi sia la necessità di supplire all’inerzia dei soci; stando a questa interpretazione estensiva della norma, quindi, si potrebbe trarre l’indicazione per cui l’intervento del Tribunale potrebbe rappresentare il rimedio anche dinanzi al verificarsi di qualsiasi altra causa che provochi il venir meno dell’assetto dei controlli a cui la srl è soggetta ex lege, e quindi anche nel caso di dimissioni del sindaco unico.
Il ricorso all’Autorità giudiziaria rimarrebbe escluso, invece, nelle situazioni in cui l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e/o del revisore nella srl sia legato alle altre due ipotesi, ossia l’obbligo di redigere il bilancio consolidato e il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.
In favore dell’interpretazione estensiva della norma parrebbe deporre il passaggio in cui nel comma 5 viene fatto riferimento generale al “bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma” come ragione di innesco dell’intervento dell’Autorità giudiziaria in caso di inerzia dei soci; in altre parole, non deve necessariamente trattarsi del primo bilancio in cui si verifica il superamento dei parametri, bensì di qualunque bilancio in cui questa situazione si manifesta, imponendo ai soci di provvedere alla nomina. È pur vero che le ulteriori cause del venir meno dell’organo di controllo come, ad esempio, le dimissioni del sindaco, non sono direttamente collegate a un bilancio, ma è altrettanto vero che si arriverebbe necessariamente a incontrare un momento in cui i soci sarebbero convocati a approvare un bilancio in assenza di un organo di controllo e/o di un revisore, seppure in costanza di obbligo; sicché, troverebbe comunque spazio l’applicazione, anche in questa circostanza, dell’interpretazione estensiva della norma in questione.
Peraltro, inquadrando la fattispecie nel più generale contesto dell’adeguatezza degli assetti organizzativi della società, l’interpretazione estensiva della norma appare quella più funzionale a tutelare il pieno ripristino della governance societaria, così come prescritta dal Legislatore stesso, nel caso del venir meno dell’organo di controllo.
In conclusione, proprio alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente in materia, sarebbe auspicabile che il vuoto normativo trovasse una soluzione univoca assicurando così, da un lato, la certezza della cessazione dell’ufficio dell’organo di controllo anche ai fini delle relative responsabilità e, dall’altro lato, le migliori forme di tutela delle esigenze di ripristino dell’assetto dei controlli legali della Srl.