4 Settembre 2024

Nuova procedura di discarico dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Dopo il secondo esame in Consiglio dei ministri, a causa del parere ostativo della Ragioneria generale dello Stato, il D.Lgs. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La riforma della riscossione – che è già entrata in vigore per talune novità (mentre per altre occorrerà attendere il prossimo 1.1.2025) – introduce molteplici novità come, ad esempio, la nuova procedura di discarico dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nello specifico, mediante la revisione della disciplina sul discarico, di cui agli articoli 19 e 20, D.Lgs. 112/1999, la riforma mira a rendere maggiormente efficiente l’attività di recupero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendo a quest’ultima maggiori responsabilità nella riscossione dei crediti.

La nuova procedura contempla il discarico automatico per i crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dall’1.1.2025 e non riscossi entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di affidamento.

In ogni caso, essa contempla il discarico anticipato per i crediti affidati dall’1.1.2025, laddove l’Agenzia delle entrate-Riscossione rilevi:

  1. la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale del debitore;
  2. l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti, mediante accesso, effettuato prima del discarico, in anagrafe tributaria;
  3. la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

Il nuovo meccanismo prevede anche delle eccezioni. La riforma stabilisce che sono temporaneamente esclusi dal discarico i crediti affidati dall’1.1.2025, rispetto ai quali:

  • al 31.12 del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
  • tra la data di affidamento e il 31.12 del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi di impresa), ovvero sono intervenute dilazioni di pagamento, ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973 o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31.12, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

Con riferimento ai crediti non riscossi è previsto che, fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, l’ente creditore potrà:

  1. gestire direttamente il carico;
  2. affidare il recupero coattivo ai soggetti iscritti all’albo speciale del MEF di cui al D.Lgs. 446/1997, oppure ad altro soggetto appositamente selezionato mediante procedura di evidenza pubblica;
  3. riaffidare il carico all’Agenzia delle entrate-Riscossione per 2 anni mediante adesione a speciali condizioni di servizio.

Quest’ultima ipotesi è subordinata alla presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni da tentativo di compensazione volontaria o di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973, ovvero dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.

In tale circostanza, è altresì previsto che:

  • l’azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell’avviso di intimazione, di cui all’articolo 50, D.P.R. 602/1973;
  • se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali, ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi di impresa), oppure dalle dilazioni di pagamento, ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973 o dall’adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all’estinzione delle predette procedure e all’incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;
  • le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.

La presenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, è comunicata dall’ente creditore che, nel caso di discarico anticipato e comunque fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, sempre che il diritto di credito non sia prescritto, può riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire.

Da ultimo, occorre evidenziare che, nel caso dei crediti non riscossi relativi alle risorse proprie dell’UE, nonché ai recuperi degli aiuti di Stato, non trova applicazione il discarico automatico, in luogo di quello in via anticipata, salvo il diritto dell’ente creditore di far verificare la conformità dell’attività di recupero.