Concordato preventivo biennale: requisiti di accesso e cause di esclusione
di Stefano RossettiI contribuenti (e i loro consulenti) in queste settimane sono alle prese con i calcoli di convenienza rispetto alla proposta dell’Amministrazione finanziaria.
Prima di valutare la proposta, però, occorre capire se i contribuenti rientrano nel perimetro applicativo del concordato preventivo biennale.
L’articolo 6, D.Lgs. 13/2024, riserva il concordato preventivo biennale ai contribuenti di minori dimensioni, ovvero:
- i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
- i soggetti forfetari.
I controlli che i soggetti ISA devono operare sono di due tipi; essi devono verificare:
- la presenza dei requisiti di accesso, ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs 13/2024 (si tratta di una verifica in positivo);
- l’assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell’articolo 11, D.Lgs 13/2024 (si tratta di una verifica in negativo).
I requisiti di accesso sono due:
- concreta applicazione degli ISA nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta (2023 per i soggetti solari). Il comma 1, dell’articolo 9, D.Lgs. 13/2024, disciplinando il profilo soggettivo del concordato, non cita i soggetti per la cui attività è approvato un ISA, ma fa riferimento ai soggetti che “applicano” gli ISA (ovvero coloro che non integrano una causa di esclusione dagli ISA, come ad esempio il superamento del limite di ricavi o primo periodo d’imposta di attività). Ciò porta a ritenere che la compilazione del modello ISA sia una condicio sine qua non per l’accesso al concordato e ciò, sotto il profilo operativo, risulta confermato dal fatto che l’accettazione della proposta avviene compilando il quadro P del modello ISA. Dovrebbero rilevare, ai fini dell’accesso al concordato, anche la compilazione degli ISA ai soli fini statistici; tuttavia, in relazione a questa criticità sarebbero opportuni dei chiarimenti;
- assenza di debiti relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e/o debiti contributivi con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. I debiti che devono essere considerati sono quelli definitivamente accertati con sentenza irrevocabile (passato in giudicato) o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (es. un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non impugnati). Tuttavia, il legislatore permette ai contribuenti, che entro la data di accettazione della proposta riducono il debito fiscale e/o contributivo (comprensivo di sanzioni e interessi) al di sotto della soglia di 5.000 euro, di poter accedere al concordato. Non concorrono, ai fini del limite di 5.000 euro, i debiti oggetto di sospensione o di rateizzazione.
Oltre a quanto sopra, il contribuente deve anche accertarsi di non rientrare in una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1, c.p., commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 % del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5, Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale.
Anche i soggetti forfetari devono effettuare analoghi controlli al fine di verificare la possibilità di aderire al concordato preventivo.
In particolare, ai sensi dell’articolo 24, D.Lgs 13/2024, i contribuenti forfetari che non possono aderire al concordato preventivo sono quelli che:
- hanno iniziato l’attività nel 2023. Per i soggetti ISA non è stato necessario prevedere un’analoga fattispecie, in quanto nel primo periodo d’imposta non si compilano gli ISA e di conseguenza il contribuente è “naturalmente” escluso dal perimetro applicativo del concordato;
- alla data di accettazione della proposta hanno debiti relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e debiti contributivi per un importo inferiore a 5.000 euro. Si tratta della medesima fattispecie applicabile ai soggetti ISA a cui si rimanda;
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1, c.p., commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.