5 Settembre 2024

Incentivo all’esodo: tassazione ridotta per gli impatriati

di Francesca Benini
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle entrate, con la recente risoluzione n. 40/E/2024, è tornata a fornire chiarimenti in merito al c.d. regime degli impatriati.

In particolare, l’Agenzia delle entrate si è espressa in relazione alla possibilità da parte dei lavoratori – che si trasferiscono in Italia dopo un periodo all’estero – di beneficiare del citato regime agevolativo, in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo e altre indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La richiesta di chiarimenti è stata formulata da una banca che, nell’ambito di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti, doveva corrispondere agli stessi somme a titolo transattivo e di incentivo all’esodo.

I tre dipendenti, tuttavia, alla data di ricevimento delle citate somme, beneficiavano del c.d. regime degli impatriati e, quindi, di parziale detassazione del reddito di lavoro dipendente.

A fronte di ciò, la banca, in qualità di sostituto di imposta, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se il regime degli impatriati possa o meno trovare applicazione alle indennità citate.

Sulla base di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione oggetto di esame, ha ricordato, in primo luogo, che le somme percepite a fronte di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (incentivi all’esodo e importi transattivi) sono soggette a tassazione separata, ai sensi degli articoli 17 e 19, Tuir, fino all’importo di euro 1.000.000.

In particolare, le stesse sono imponibili per il loro complessivo ammontare, al netto dei contributi obbligatori per legge, con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR.

La tassazione delle somme oggetto di esame avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto di imposta e, successivamente, da parte dell’Agenzia delle entrate che provvedere a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media del quinquennio precedente ovvero, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente, facendo concorrere le somme alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepite.

Le somme superiori a euro 1.000.000, invece, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 201/2011, non rientrano nell’ambito di applicazione del citato regime di tassazione separata: tali somme, infatti, concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

Passando, quindi, all’analisi del regime degli impatriati, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in commento, ha ricordato che tale agevolazione può trovare applicazione solo ed esclusivamente in relazione ai redditi che “ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e che non sono assoggettati a tassazione separata.

A questo riguardo, infatti, l’Agenzia delle entrate ha richiamato la circolare n. 33/E/2020, secondo la quale, ai fini dell’applicazione del regime degli impatriati, sono oggetto di agevolazione “i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (mediante la confluenza degli stessi nelle misure ridotte previste)”.

Sulla base dei suddetti principi, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in rassegna, ha statuito che si devono intendere esclusi dal regime degli impatriati i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente in dipendenza della cessazione di un rapporto di lavoro.

In tale contesto, l’Agenzia delle entrate ha affermato che, nel caso di specie, le somme spettanti ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, in linea di principio, sono soggette al regime di tassazione separata fino all’importo di euro 1.000.000 e al regime di tassazione ordinaria per la quota eccedente detto importo.

Pertanto, fino all’importo di euro 1.000.000, la banca, in qualità di sostituto di imposta, è tenuta ad applicare il regime di tassazione separata in sede di loro erogazione.

Nel caso in cui, tuttavia, i tre dipendenti intendano beneficiare del regime speciale degli impatriati, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate, sono tenuti a rivolgersi al competente ufficio territoriale che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

In alternativa a tale procedura, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione oggetto di esame, ha chiarito che i tre dipendenti, qualora lo ritengano opportuno, in attesa di ricevere la sopra citata comunicazione, possono presentare istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 600/1973.

Con riferimento alle somme superiori a euro 1.000.000, invece, l’Agenzia delle entrate ha osservato che le stesse, dal momento che sono assoggettate alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni, possono immediatamente beneficiare del regime degli impatriati, con la conseguenza che la banca può operare le ritenute in misura ridotta, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dall’agevolazione.