Risposte AI in materia di esportatore abituale e plafond
di Mauro MuracaA norma dell’articolo 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. 633/1972, gli operatori economici che effettuano frequenti operazioni con l’estero (c.d. esportatori abituali):
- possono acquistare o importare beni e servizi in genere inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa senza applicazione dell’imposta, fatta eccezione per i fabbricati, le aree edificabili, nonché beni e i servizi per i quali l’Iva è indetraibile;
- nei limiti del “plafond” disponibile (soglia monetaria riferita ai beni e servizi che possono essere acquistati e importati senza applicazione dell’IVA) costituito dall’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) registrate nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso), ovvero nei dodici mesi precedenti (c.d. plafond mobile).
Gli esportatori abituali – che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva – devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione d’intento, la quale può essere trasmessa direttamente, oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software dedicato. Dall’altro lato, il fornitore è tenuto a reperire i dati relativi alla dichiarazione d’intento a sé destinata, all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, al fine di effettuare la verifica della ricevuta di trasmissione e monitorare il plafond dichiarato dall’esportatore abituale. Nella fattura emessa dal fornitore devono essere apposte le indicazioni del titolo di inapplicabilità dell’Iva e relativa norma di riferimento (articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972), oltre agli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.
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