6 Settembre 2024

Passi avanti sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, ma ancora non basta

di Francesco Paolo FabbriSalvo Musso
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, evidenzia una novità da accogliere senz’altro favorevolmente. L’articolo 12, D.Lgs. 110/2024, prevede, infatti, un ampliamento delle casistiche di impugnabilità dell’estratto di ruolo; procedura ammessa da lungo tempo da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ma poi dichiarata non più esperibile dal Legislatore nel corso del 2021 – se non in pochi casi tassativamente previsti dalla legge – con una norma criticata, ma reputata comunque legittima sia dalle Sezioni Unite della Cassazione che dalla Consulta.

Il legislatore, con l’introduzione del comma 4-bis, all’articolo 12, D.P.R. 602/1973, aveva, difatti, previsto la non impugnabilità ex lege dell’estratto di ruolo che evidenzia atti della riscossione irregolarmente notificati, subordinando viceversa la possibilità di ricorrere avverso il medesimo estratto alla dimostrazione dell’interesse ad agire da parte del contribuente: ciò, però, solo nei casi tassativamente previsti dallo stesso comma, ossia dimostrando che dall’iscrizione a ruolo potesse derivare a tale soggetto un pregiudizio nella partecipazione ad una procedura d’appalto pubblico, oppure nella riscossione di somme superiori a 5.000 euro che vantava nei confronti di amministrazioni pubbliche o ancora nella perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Tale norma, dapprima ritenuta applicabile ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione della novella legislativa del 2021 – divenuti di fatto inammissibili “retroattivamente” (sebbene non sia il termine giuridicamente più corretto) in caso di mancanza di “interesse ad agire” del contribuente – è stata poi dichiarata anche costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale che, pur rilevando le evidenti criticità della norma sotto il profilo della compressione del diritto di difesa del contribuente, ha ritenuto in ogni caso legittimo il dato normativo, rimandando al legislatore l’onere di riformare detta norma.

Simile previsione legislativa ha rappresentato, infatti, e rappresenta tutt’oggi, un’evidente limitazione del diritto di difesa del contribuente, laddove si consideri che la tutela dei diritti risulta sempre maggiormente efficace quanto più essa risulta preventiva: mentre, nel caso specifico, si è visto come il legislatore abbia indissolubilmente legato la legittimazione ad agire del contribuente alla verifica, mediante l’apprezzamento del giudice, della sussistenza dell’interesse a proporre l’azione, nei pochissimi e citati casi previsti dalla legge.

Nel richiamato quadro legislativo è, dunque, da accogliere sicuramente favorevolmente l’ampliamento delle casistiche di impugnabilità dell’estratto di ruolo prevista dall’emanando decreto “Riscossione”, il quale, nel riformulare il comma 4-bis, dell’articolo 12, D.P.R. 600/1973, ha ampliato i casi di pregiudizio anche a fattispecie “private”, come le procedure della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le cessioni d’azienda (laddove vi è uno specifico regime di solidarietà per i debiti esistenti e riferibili al complesso di beni oggetto di cessione).

È, però, di tutta evidenza, che il richiamato ampliamento delle fattispecie – che si ribadisce non possa non essere considerato, ad oggi, senz’altro favorevole agli operatori – risulta solamente parziale e certamente ancora limitativo del diritto di difesa del contribuente. Si pensi, ad esempio, al danno patrimoniale che il contribuente può subire nei casi di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria e che, salvo concessione di sospensione dell’atto da parte del Giudice di merito, certamente rappresenta un limite, non solamente alla libera cedibilità dei beni, bensì anche reputazionale dinanzi al mondo creditizio in genere; oppure, ancora, al danno di immagine per i contribuenti raggiunti da pignoramenti presso terzi da parte dell’Agente della Riscossione o ai limiti alla compensabilità dei crediti tributari e conseguente sistema sanzionatorio in presenza di carichi erariali sconosciuti dal contribuente.

Come Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili riteniamo, pertanto, necessario che si prosegua nella direzione di tutela dei cittadini/contribuenti, eliminando i casi specifici di impugnabilità dell’estratto di ruolo e ripristinando la situazione preesistente alla novella del 2021 – ossia quella all’epoca giudicata legittima anche dalle SS.UU. – rimandando al contribuente la dimostrazione, in ogni caso, del potenziale pregiudizio derivante dalla presenza di debiti iscritti a ruolo non legittimi, e demandando, dunque, al giudice di merito, l’onere di valutarne l’effettiva esistenza rispetto al ruolo impugnato “al buio”.