6 Settembre 2024

Attività agricole e c.d. flat tax incrementale

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Tempo di dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2023.

Il Legislatore, proprio limitatamente a questa annualità di imposta, ha introdotto, a mezzo dell’articolo 1, commi 55-57, L. 197/2022, una tassa piatta sull’incremento di reddito prodotto rispetto al triennio precedente, meglio conosciuta come flat tax incrementale.

La tassa piatta prevede l’applicazione di un’aliquota del 15% su una base imponibile, che non può comunque essere superiore a 40.000 euro, determinata quale differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato nel triennio 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

La flat tax si applica alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con esclusione di quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 18/E/2023, ha offerto alcuni chiarimenti in riferimento all’applicazione della tassa piatta.

Per quanto attiene il perimetro soggettivo, oltre agli esercenti arti e professioni, possono aderire alla flat tax anche gli esercenti attività d’impresa che risultano essere titolari di un reddito di impresa ex articolo 55, Tuir, a prescindere dal regime contabile adottato, con la normativamente prevista esclusione per i c.d. forfettari che applicano l’articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014.

Al contrario, sono esclusi dal perimetro soggettivo di applicazione:

  • i redditi delle società di persone, imputati ai soci per trasparenza ex articolo 5, comma 1, Tuir;
  • i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito per effetto dell’opzione di cui all’articolo 116, Tuir; nonché
  • i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati.

Per quanto riguarda il comparto primario, per effetto di quanto previsto dalla norma e in ragione delle precisazioni della circolare n. 18/E/2023, la flat tax è applicabile anche ai redditi prodotti da parte degli imprenditori agricoli non rientranti nel perimetro del reddito agrario di cui all’articolo 32, Tuir, ma che trovano le proprie regole impositive negli articoli 56, comma 5, e 56-bis, Tuir.

Il riferimento è:

  • al reddito da allevamento eccedente la misura prevista dall’articolo 32, Tuir, che trova tassazione ai sensi del successivo articolo 56, comma 5, Tuir;
  • al reddito da coltivazione in serra che per l’eccedenza rispetto al reddito agrario viene tassato forfettariamente, ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 1, Tuir;
  • alle attività connesse di prodotti non ricompresi nel decreto ministeriale (da ultimo vedasi il Decreto 13.2.2015), tassate ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 2, Tuir;
  • alle prestazioni di servizi la cui tassazione è definita dal comma 3, dell’articolo 56-bis, Tuir; e
  • alle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135, cod. civ., che, come previsto dal comma 4, dall’articolo 56-bis, Tuir, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.

Ovviamente, la c.d. flat tax nel caso delle attività di allevamento e di coltivazione di vegetali in maniera intensiva attraverso l’utilizzo di serre, troverà applicazione limitatamente al reddito che non trova copertura nel reddito agrario, come stabilito dall’articolo 32, Tuir.

Non tutte le attività dell’imprenditore agricolo trovano la propria disciplina fiscale all’interno del Tuir e, quindi, ci si potrebbe porre la domanda se, per queste attività la flat tax sia azionabile o meno.

Il riferimento è all’attività agrituristica nonché enoturistica, o ancora alla fattoria didattica, nonché alla produzione di energia elettrica e gas da fonte fotovoltaico o agroforestale.

Se per le prime, il reddito prodotto non rientra mai nel perimetro di quello fondiario (essendo del resto delle prestazioni di servizio), nel caso delle agroenergie, il Legislatore prevede una tassazione catastale solo su una minima parte dell’energia e del gas prodotto e commercializzato.

In tutti questo casi, Il Legislatore, prevede, in prima battuta, una tassazione forfettizzata, salvo facoltà di optare per la determinazione secondo le regole ordinarie previste per la determinazione del reddito di impresa.

In ragione di ciò, e sebbene la circolare n. 18/E/2023 non le menzioni espressamente, tali attività, generando un reddito di impresa, rientrano a pieno titolo nel perimetro applicativo della c.d. flat tax incrementale. In tal senso, successivamente si è espressa anche l’Agenzia delle entrate, sebbene le conclusioni cui è giunta non siano mai state tradotte in un documento ufficiale.