11 Settembre 2024

Nuove ipotesi di impugnazione diretta di ruolo e cartella invalidamente notificata

di Angelo Ginex
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Dopo il secondo esame in Consiglio dei ministri, a causa del parere ostativo della Ragioneria generale dello Stato, il D.Lgs. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7.8.2024, recependo anche le osservazioni formulate dalla Commissione “Finanze e Tesoro” del Senato della Repubblica.

La riforma della riscossione, che è già entrata in vigore per talune novità, mentre per altre occorrerà attendere l’1.1.2025, introduce molteplici novità come, ad esempio, le nuove ipotesi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Tale previsione rappresenta una delle principali novità, rispetto ai contenuti iniziali dello schema di decreto.

Sul punto, è bene rammentare che l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, visto il proliferare dei cd. ricorsi “strumentali” da parte del contribuente, è stata fortemente limitata dal legislatore mediante l’aggiunta del comma 4-bis, nell’articolo 12, D.P.R. 602/1973 ad opera dell’articolo 3-bis, D.L. 146/2021.

Nello specifico, la disposizione citata, in vigore dal 21.12.2021, oltre a stabilire espressamente la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, ha disposto che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

  • per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
  • per la riscossione di somme allo stesso dovute da pubbliche amministrazioni o società a totale partecipazione pubblica, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973;
  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Successivamente, innanzi alla Corte costituzionale sono state sollevate plurime questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, così come modificato dall’articolo 3-bis, D.L. 146/2021, in relazione agli articoli 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione.

La Consulta, con sentenza 17.10.2023, n. 190, nel ritenere inammissibili le suddette questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, in considerazione del fatto che una simile previsione ricade nella discrezionalità del legislatore, aveva tuttavia auspicato che il Governo desse efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

Detto in altri termini, la Corte costituzionale aveva colto l’occasione per sollecitare una rivisitazione dell’articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, al fine di renderlo maggiormente compatibile con i principi costituzionali del diritto di difesa del contribuente e di parità di trattamento, mediante un ampliamento delle ipotesi legittimanti l’impugnazione diretta del ruolo.

Ebbene, con il recente D.Lgs. 110/2024, nel riformare il sistema nazionale della riscossione sulla scorta dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), il legislatore è intervenuto sull’ambito di operatività dell’articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, al fine di disporre un ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente è legittimato alla impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.

Così, la citata novella ha introdotto nell’articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 le lettere d), e) ed f), le quali prevedono ulteriori condizioni che permettono l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.

In particolare, è previsto che l’impugnazione diretta è consentita nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

  • nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019;
  • in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
  • nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 472/1997.

Il descritto intervento normativo, resosi necessario per conformare la disciplina in materia alle indicazioni fornite dalla citata pronuncia della Consulta, appare sicuramente apprezzabile (anche se non pienamente soddisfacente), in quanto amplia ulteriormente le ipotesi che consentono al contribuente di impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, senza dover necessariamente attendere il successivo atto della riscossione forzata.