11 Settembre 2024

Il quadro W del Modello 730 complica l’invio della dichiarazione

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Come ormai noto, hanno debuttato nel Modello 730/2024 il quadro W e il rigo L8; si tratta, in buona sostanza, degli omonimi del quadro RW e del rigo RM12, tradizionalmente presenti nel Modello Redditi PF.

La presenza di questo quadro e di questo rigo nel modello 730 sicuramente offre un’opportunità in più ai contribuenti che possono, quindi, curare il monitoraggio fiscale e dichiarare i redditi di capitale di fonte estera (generalmente soggetti alla tassazione sostitutiva del 26 %) senza dover ricorrere al modello redditi.

Queste new entry, tuttavia, non sono scevre di conseguenze, soprattutto in considerazione del fatto che il monitoraggio fiscale spesso viene curato dopo la stagione estiva, prima dell’invio della dichiarazione, perché il contribuente non dispone spesso di tutta la documentazione necessaria.

Utili indicazioni, sulla questione della presentazione dei modelli dichiarativi, sono contenute nelle istruzioni del nuovo modello Redditi 2024 per il 2023 dove si affrontano due ipotesi:

  • il caso in cui il contribuente debba adempiere solamente agli obblighi di monitoraggio fiscale;
  • il caso in cui il contribuente, che si accinge a presentare il Modello Redditi, abbia già presentato il modello 730.

Nel primo caso, ossia quello relativo al solo monitoraggio, le istruzioni precisano che “Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2024 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello”.

Senza esaminare il caso del quadro AC relativo agli amministratori di condominio, emerge chiaramente come il quadro RW possa essere inviato unitamente al frontespizio, solamente se il contribuente non ha redditi da dichiarare.

Le istruzioni affrontano anche il caso in cui il contribuente abbia provveduto alla presentazione del modello 730. In modo quasi criptico, le istruzioni precisano che questi contribuentiin alcune ipotesi particolari, devono presentare anche i quadri RM e RT, insieme al frontespizio del Modello REDDITI”.

Ciò che emerge chiaramente è la possibilità accordata al contribuente di inviare i quadri RM ed RT unitamente al frontespizio del Modello Redditi PF. Occorre, tuttavia, precisare che non è possibile inviare il quadro RM in via generalizzata, in quanto le istruzioni fanno riferimento ad “alcune ipotesi particolari”. Si evidenzia, inoltre, come non sia presente alcuna indicazione circa la possibilità di presentare il quadro RW unitamente al frontespizio del Modello Redditi, come avveniva in passato.

Già dalla lettura delle istruzioni, pertanto, appare chiaro che il contribuente che ha presentato il modello 730 non può in ogni caso inviare il quadro RW del Modello Redditi con il frontespizio.

Ulteriori indicazioni emergono anche confrontando le corrispondenti istruzioni contenute nel Modello Redditi 2023 per il 2022.

Si legge, infatti, che: “Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2023 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello”.

Sotto questo primo aspetto non ci sono particolari osservazioni da fare. Se il contribuente non deve dichiarare alcun reddito, il quadro RW può essere inviato con il frontespizio. Diverse, invece, sono le istruzioni dell’anno scorso nel caso in cui il contribuente abbia presentato il modello 730.

Si legge, infatti, che “I contribuenti che presentano il Modello 730/2023 in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono presentare anche i quadri RM, RT e RW, insieme al frontespizio del Modello REDDITI”.

Il confronto delle istruzioni appare illuminante! L’anno scorso era possibile inviare il quadro RW con il frontespizio, anche se il contribuente aveva presentato il modello 730.

Inoltre, il quadro RM con il frontespizio poteva essere presentato anche nel caso in cui il contribuente avesse dovuto dichiarare redditi di capitale di fonte estera (in sostanza il rigo RM 12).

Ogni dubbio, tuttavia, è fugato dalla lettura dell’appendice alle istruzioni del Modello Redditi 2024, ove è contenuto un paragrafo rubricato “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello redditi persone fisiche”. Ebbene, dal confronto di questo paragrafo (come presente nel Modello Redditi 2024 e come presente nel Modello Redditi 2023), emerge chiaramente che quest’anno l’Agenzia ha espunto totalmente il quadro RW ed ha espunto dal quadro RM la casistica dei redditi di capitale di fonte estera, sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana.

Il principio è, quindi, chiaro: da quest’anno, non sarà più possibile presentare il quadro RM ed il quadro RW per dichiarare redditi di capitale o investimenti esteri che potevano essere presentati dichiarati nel modello 730. Il contribuente, pertanto, ove decidesse di utilizzare il quadro RW ed il rigo RM 12 – in luogo del quadro W del modello 730 e del rigo L8, sempre del modello 730 – dovrà presentare il modello redditi con i suddetti quadri, ma anche con tutti gli altri quadri contenenti i redditi già dichiarati nel modello 730.

Un ulteriore aspetto connesso alla compilazione del rigo L8 del quadro RL (sezione III) del modello 730 è relativo al visto di conformità. Se l’apposizione di un visto in relazione ad una certificazione di lavoro dipendente può non creare particolari disagi, il visto sui redditi prodotti all’estero o sul quadro W può apparire più impegnativo. La questione è stata, tuttavia, risolta dalla circolare 31.5.2024 n. 12/E, ove l’Agenzia delle entrate ha chiarito che sostanzialmente il visto di conformità riguarda solamente il credito IVCA (credito d’imposta derivante dal versamento dell’Imposta sul Valore dei Contratti Assicurativi) nel Rigo L8 ed il credito per le patrimoniali pagate all’estero, ossia la casella 12 nel quadro W.