Guida al rimborso Iva assolta in Italia a soggetti stabiliti in Stati extra-Ue
di Mauro Muraca
Il comma 1, dell’articolo 38-ter, D.P.R. 633/1972, consente ai soggetti passivi stabiliti in stati non appartenenti all’Unione Europea, ma con cui esistono rapporti di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera), di poter ottenere il rimborso Iva assolta in Italia in relazione a beni mobili (esclusi beni immobili) e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa, arte o professione, inerenti all’attività di impresa e con l’imposta detraibile, ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972.
Operazioni con operatori del Regno Unito
Con la recente risoluzione n. 22/E/2024, l’Agenzia delle entrate ha recepito l’accordo, stipulato tra l’Italia e il Regno Unito, per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso Iva per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano (documento Ambasciata d’Italia a Londra 31.1.2024 e documento dell’Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 7.2.2024), precisando che, per le operazioni effettuate dall’1.1.2021 con il Regno Unito, si applicano le disposizioni regolamentate dall’articolo 38-ter, D.P.R. 633/1972, in materia di rimborsi Iva.
Ne consegue che, i soggetti passivi stabiliti:
- in Italia, possono proporre istanza di rimborso Iva al Regno Unito, in conformità alla normativa ivi vigente;
- nel Regno Unito, possono presentare richiesta di rimborso Iva, sempreché ricorrano i presupposti di cui all’articolo 38-ter, D.P.R. 633/1972 (che rinvia all’articolo 38-bis2, comma 1, D.P.R. 633/1972).
In particolare, viene precisato che l’istanza di rimborso dell’Iva assolta in Italia, da parte dei soggetti stabiliti nel Regno Unito, deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal provvedimento ADE n. 53471/2010.
Condizioni per il rimborso
Come precisato dalla prassi dell’Agenzia delle entrate (risposta ad interpello n. 248/2022), i soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti all’UE, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’Iva assolta nel territorio dello Stato, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad esclusione:
- delle operazioni soggette ad Iva con il meccanismo del reverse charge;
- delle prestazioni di trasporto e relative operazioni accessorie non imponibili, ai sensi dell’articolo 9, D.P.R. 633/1972;
- delle operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 74-septies, D.P.R. 633/1972;
- inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’Iva;
- detraibilità in Italia dell’Iva chiesta a rimborso, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, D.P.R. 633/1972;
- reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo.
Come sostenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 3908/2023), in materia di rimborsi Iva a favore dei soggetti non residenti stabiliti in Stati extra UE, la condizione di reciprocità – prescritta dall’articolo 38-ter, D.P.R. 633/1972 – costituisce un presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al rimborso; sicché, in assenza di tale condizione, alla società estera è preclusa la facoltà di attivare l’ordinaria procedura di rimborso, di cui all’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, avvalendosi del proprio rappresentante fiscale.
Inoltre, non rappresenta un ostacolo per l’accesso alla citata procedura di rimborso, la presenza di un rappresentante fiscale nominato in Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972.
Termini di presentazione dell’istanza di rimborso
La richiesta di rimborso deve essere presentata all’Amministrazione finanziaria italiana entro e non oltre il 30.9 dell’anno solare successivo al periodo di richiesta. Si rammenta, al riguardo che, tale termine è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo; sicché se il termine ultimo del 30.9. cade di sabato, non è possibile presentare la richiesta al primo giorno lavorativo successivo (news Agenzia delle Entrate 12.9.2018).
Conseguentemente, entro il prossimo 30.9.2024, i soggetti passivi stabiliti in stati non membri dell’UE, con cui ci sono rapporti di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera), possono chiedere il rimborso dell’Iva assolta sulle importazioni di beni e servizi in Italia effettuate nell’anno 2023, previa presentazione di apposita istanza, al Centro Operativo di Pescara, utilizzando il modello IVA 79.
Modalità di presentazione dell’istanza di rimborso
La richiesta di rimborso è presentata:
- con riferimento ad un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno solare. È ammessa, inoltre, ai sensi dell’articolo 38-bis2, comma 4, D.P.R. 633/1972, la possibilità di presentare istanza di rimborso anche per periodi inferiori a tre mesi, purché tale periodo rappresenti la parte residua di un anno solare.
Al riguardo, va tenuto in mente che:
- se la richiesta di rimborso si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a tre mesi, l’importo dell’Iva che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 euro;
- se la richiesta si riferisce a un anno civile (o alla parte residua di un anno civile), l’importo dell’Iva oggetto di rimborso non può essere inferiore a 50 euro.
- a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30.9 dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, ovvero a partire dall’1.1 dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta ed entro il 30.9 dello stesso anno.
Compilazione dell’istanza di rimborso
Per le richieste di rimborso da parte di soggetti passivi non residenti e stabiliti negli stati extra UE o residenti in Stati che hanno rapporti di reciprocità con l’Italia (Israele, Norvegia, Svizzera e Regno unito), occorre utilizzare il modello IVA 79, approvato con provvedimento n. 64109/2010, ed utilizzabile a decorrere dal 3.5.2010.
Il modello si compone dei seguenti quadri:
DATI DEL RICHIEDENTE, in cui riportare le seguenti informazioni:
- dati identificativi (cognome e nome o ragione sociale), indirizzo, recapiti e applicazione o meno del prorata;
- attività esercitata;
- ufficio fiscale e numero di registrazione Iva nello Stato in cui il richiedente ha la sede, il domicilio o la residenza abituale;
- periodo cui si riferisce la richiesta di rimborso;
- importo totale chiesto a rimborso;
- modalità di pagamento richiesta (conto bancario o postale);
- numero degli allegati, fatture e documenti di importazione.
DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE, ove riportare le dichiarazioni relative alla presenza delle condizioni per il rimborso (quale, ad esempio, quella di non aver effettuato, nel periodo di riferimento, operazioni imponibili in Italia, ovvero che le informazioni fornite nell’istanza di rimborso corrispondono a verità).
SOTTOSCRIZIONE, che va compilato indicando:
- la località;
- la data;
- la firma;
DISTINTA DELLE SOMME A TITOLO DI IVA RELATIVE AL PERIODO CUI SI RIFERISCE LA RICHIESTA, in cui riportare:
- numero d’ordine;
- dati identificativi, indirizzo e numero di partita IVA del fornitore;
- natura del bene o del servizio;
- numero fattura;
- data della fattura o del documento di importazione;
- ammontare dell’Iva chiesta a rimborso.
Al predetto modello, occorre anche allegare ulteriore documentazione, ovverosia:
- le fatture di acquisto in originale;
- la documentazione da cui si evince il pagamento delle fatture;
- un’attestazione dello stato in cui è stabilito il richiedente dalla quale risulta la sua qualità di soggetto passivo d’imposta.
Modalità di presentazione dell’istanza di rimborso
L’istanza per il rimborso può essere trasmessa, in formato cartaceo, al centro operativo di Pescara attraverso una delle seguenti modalità:
- raccomandata AR;
- corriere espresso;
- plico consegnato a mano.
Come precisato sul sito dell’Agenzia delle entrate, in caso di presentazione dell’istanza tramite corriere o plico raccomandato AR, ai fini del rispetto del termine del 30.9, farà fede la data di spedizione.
Di conseguenza, sarà considerata “presentata nei termini”, l’istanza di rimborso spedita con raccomandata entro il giorno 30.9.2024, anche se la stessa verrà materialmente ricevuta dal Centro operativo di Pescara nei primi giorni di ottobre 2024.
Termini di erogazione del rimborso
Il rimborso ai soggetti extra Ue avviene entro 6 mesi dal ricevimento della richiesta, ovvero entro 8 mesi dalla richiesta di rimborso nel caso in cui vengano chieste informazioni ulteriori. Al riguardo, si precisa che:
- in caso di diniego del rimborso, il Centro Operativo di Pescara emana, entro i predetti termini, apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammessa la presentazione del ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, ovvero potrà essere impugnato innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Pescara, indicando quale controparte di causa, il Centro operativo di Pescara;
- per il ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine, salvo nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica. Superato tale termine non sono dovuti interessi, fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso;
- in caso di rimborso non dovuto, il soggetto dovrà restituire le somme indebitamente rimborsate, entro 60 giorni dalla notifica dell’apposito provvedimento da parte dell’ufficio.
Ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 4, D.P.R. 633/1972, nei confronti di tali soggetti “si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 % della somma rimborsata. L’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria”.
Da ultimo, come anche precisato dall’Agenzia delle entrate (risposta interpello n. 278/2022), il credito Iva chiesto a rimborso dai soggetti passivi extra-UE, ai sensi dell’articolo 38-ter, D.P.R. 633/1972, non può essere ceduto a terzi