16 Settembre 2024

La riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche in tema di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali con l’intento, da un lato, di tutelare il diritto di difesa di questi ultimi e, dall’altro, di bilanciare le garanzie del credito da parte dell’erario.

Nello specifico, l’articolo 15, D.Lgs. 110/2024, ha introdotto l’articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, rubricato “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.

La disposizione citata prevede che, nel caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa, anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

L’agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

Infine, la citata disposizione ha previsto la necessità, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), di notificare preventivamente la cartella di pagamento al medesimo soggetto.

Quindi, appare evidente come la citata novella abbia introdotto segnatamente due modifiche:

  • la prima concerne solamente i casi di coobbligazione sussidiaria;
  • la seconda riguarda qualsiasi tipo di coobbligazione solidale, sia paritetica, cioè quando il creditore può rivalersi indipendentemente su qualsiasi coobbligato, sia sussidiaria, ovvero dipendente, e cioè quando il creditore deve prima rivalersi prima sul coobbligato principale e solo successivamente nei confronti degli altri coobbligati sussidiari.

La prima novità regola l’ipotesi in cui il debitore principale abbia ottenuto la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. È previsto che la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati sussidiari a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

In questo caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve informare i coobbligati sussidiari dell’intervenuta rateazione, del numero di rate richieste e della durata del piano.

Come anticipato, la finalità della norma è quella di bilanciare gli interessi erariali con le tutele da garantire ai coobbligati solidali che, in quanto tali, non sono tenuti al pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo l’inadempimento del debitore principale.

Infatti, la disposizione citata, da un lato, tutela il credito erariale, laddove prevede la sospensione del termine di prescrizione del diritto di credito nei confronti dei coobbligati sussidiari e, dall’altro, evita i casi in cui, anche per mancanza di informazioni, i debitori sussidiari adempiono al posto del debitore principale (o, comunque, insieme ad esso), avvertendoli dell’intervenuta rateazione da parte di quest’ultimo.

Invece, la seconda novità, come anticipato, riguarda qualsiasi tipo di coobbligazione solidale, sia essa paritetica (è il classico caso, ad esempio, dell’imposta di registro, il cui pagamento grava in solido tra le parti contraenti) o dipendente (si pensi, a titolo esemplificativo, alla responsabilità del cessionario d’azienda ex articolo 14, D.Lgs. 472/1997).

Nel caso di specie, la finalità della norma è quella di garantire il diritto di difesa del coobbligato (paritetico o dipendente), considerato che è stato introdotto l’obbligo, prima di avviare la riscossione coattiva nei suoi confronti, di notificazione della cartella di pagamento.

Ciò significa che, prima di procedere all’esecuzione forzata a carico del debitore coobbligato, non è più sufficiente la sola notifica dell’intimazione di pagamento sulla base della cartella notificata al debitore iscritto a ruolo, ma occorre la previa notifica della medesima cartella al debitore coobbligato.

Quindi, la novella tutela maggiormente il diritto di difesa, posto che ora si beneficia di un arco temporale più ampio (60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento rispetto ai 5 giorni dall’avviso di intimazione) e di una motivazione più completa (sempre nel rapporto tra cartella e intimazione di pagamento), soprattutto quando la cartella costituisce il primo atto amministrativo con cui si porta il contribuente a conoscenza della pretesa nei suoi confronti.